ROMA (Public Policy) – Ai reati di omicidio colposo e lesioni gravissime non si applicherà l’istituto della tenuità del fatto, anche se la pena massima prevista non supera i 5 anni. È questa la novità contenuta nell’ultima versione del dlgs sulla Tenuità del fatto che oggi sarà all’esame della riunione preparatoria del Cdm e che attende il via libera definitivo. All’approvazione definitiva del dlgs – riferiscono fonti di governo – è legata la presentazione al Senato dell’emendamento al ddl Corruzione sul falso in bilancio, in ‘stand by’ al ministero per i Rapporti con il Parlamento.
Secondo la bozza di emendamento, anticipata da Public Policy, al reato di falso in bilancio per le società non quotate potrà essere applicata la non punibilità per particolare tenuità del fatto. “Per i reati i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni – si legge nell’ultima bozza di dlgs – ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale”.
In ogni caso, toccherà al giudice valutare, poiché andrà applicato, per il riconoscimento di particolare tenuità del fatto l’articolo 133 del Codice penale sulla gravità del reato. Il reato – precisa la norma – non potrà essere ritenuta di particolare tenuità “quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivare, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.
Dunque, dopo il passaggio nelle commissioni Giustizia, nel dlgs è stata inserita “in ragione dell’essenzialità del bene della vita e dell’integrità psico-fisica della persona – si legge nella relazioni allegata al provvedimento – esclusione dall’ambito operativo dell’istituto delle fattispecie in cui l’evento lesivo sia costituito dalla morte o dalle lesioni gravissime in danno di uno o più persone”. “Il riferimento – si legge ancora – è da intendersi alle ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose gravissime e ogni altra ipotesi di evento di tal tipo che derivi, quale conseguenza non voluta, dalla commissione di un delitto colposo, secondo quanto previsto dall’articolo 586 del codice penale”.
Inoltre, come chiesto dalla commissione Giustizia alla Camera, l’istituto non si applica “quando l’autore ha agito per motivi abbietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa”. (Public Policy) SOR