BRUXELLES (Public Policy Europe) – Accordo raggiunto, lunedì notte, tra Consiglio Ue e Parlamento sul regolamento volto ad affrontare gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità produttiva globale, in particolare dalla Cina, sul mercato siderurgico dell’Ue. L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e al Parlamento europeo. Una volta adottato formalmente da entrambe le istituzioni, il regolamento – che era stato presentato dalla Commissione lo scorso 7 ottobre – si applicherà a partire dal 1° luglio 2026.
Le nuove norme introducono un sistema rivisto di contingenti tariffari (Trq) progettato per affrontare meglio la sovraccapacità strutturale globale nel settore siderurgico, compresa una significativa riduzione dei contingenti di importazione e dazi più elevati per le importazioni che superano tali contingenti. L’accordo provvisorio mantiene l’impostazione di base della proposta della Commissione, introducendo al contempo diversi adeguamenti volti a contrastare la sovraccapacità strutturale globale nel settore siderurgico, salvaguardando al contempo la stabilità delle catene di approvvigionamento dell’Ue.
Più nel dettaglio, il nuovo sistema di dazi riduce il volume complessivo dei contingenti di importazione di acciaio di circa il 47% rispetto ai contingenti di salvaguardia del 2024 (18,3 milioni di tonnellate di importazioni all’anno) e aumenta il dazio fuori contingente al 50%. Queste misure sono volte a scoraggiare le importazioni eccessive, mantenendo al contempo un accesso controllato al mercato per i fornitori tradizionali. L’accordo chiarisce inoltre gli aspetti relativi alla gestione dei contingenti e alla loro ripartizione tra i paesi esportatori. L’accordo prevede che, durante il primo anno di applicazione, i contingenti di importazione non utilizzati possano essere riportati da un trimestre al successivo per tutte le categorie di prodotti, al fine di garantire flessibilità agli operatori economici e sostenere le catene di approvvigionamento. A partire dal secondo anno, la Commissione determinerà se tale riporto trimestrale debba essere consentito per specifiche categorie di prodotti, sulla base di determinati criteri. Questi includono fattori quali il livello di pressione delle importazioni, il tasso di utilizzo delle quote e la disponibilità di approvvigionamento per le industrie a valle, al fine di prevenire perturbazioni del mercato garantendo al contempo un approvvigionamento adeguato.
Per evitare elusioni e aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento, il regolamento introduce disposizioni relative al principio “fusione e colata”, che identifica il paese in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato – ovvero il paese in cui l’acciaio è stato prodotto per la prima volta in forma liquida in un forno e poi colato nella sua prima forma solida. In base al compromesso raggiunto dai colegislatori, il paese in cui l’acciaio viene fuso e colato sarà utilizzato come uno dei fattori nell’assegnazione dei contingenti ai paesi terzi. Questo approccio contribuisce ad affrontare la sovraccapacità globale, garantendo al contempo che il regolamento rimanga compatibile con le norme commerciali esistenti, comprese le norme di origine, e con gli impegni internazionali dell’Ue nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio e dei suoi accordi di libero scambio. Entro due anni, la Commissione dovrà valutare se designare il paese di fusione e colata come base per l’assegnazione delle quote tariffarie specifiche per paese e, se necessario, presenterà una nuova proposta legislativa in tal senso.
Il regolamento mantiene un ambito di applicazione dei prodotti sostanzialmente allineato alle misure di salvaguardia dell’Ue in materia di acciaio esistenti, garantendo certezza giuridica e gestibilità amministrativa. Allo stesso tempo, i colegislatori hanno concordato un meccanismo di revisione rafforzato e con scadenze precise. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione valuterà se l’ambito di applicazione debba essere esteso per coprire ulteriori prodotti siderurgici, compresi tubi e condutture, alcuni tipi di fili metallici e barre forgiate, e potrà proporre modifiche legislative ove opportuno. Una seconda revisione avrà luogo entro 12 mesi, consentendo alla Commissione di valutare se siano necessari ulteriori adeguamenti, in particolare per quanto riguarda i prodotti costituiti da o contenenti una quantità significativa di acciaio, alla luce degli sviluppi del mercato e dei possibili rischi di elusione. Successivamente, si terranno revisioni consecutive dell’ambito di applicazione ogni 2 anni.
Il regolamento introduce anche disposizioni in materia di monitoraggio, rendicontazione e revisione per garantire che lo strumento rimanga efficace e proporzionato nel tempo. La Commissione valuterà regolarmente il funzionamento della misura e potrà proporre adeguamenti, se necessario, in risposta agli sviluppi del mercato o all’evoluzione delle condizioni di sovraccapacità a livello globale.
In una dichiarazione congiunta che accompagna il regolamento, i colegislatori e la Commissione ribadiscono il loro impegno a ridurre le dipendenze economiche dalla Russia, sottolineando gli sforzi in corso per diversificare le importazioni di acciaio, con la graduale eliminazione dei prodotti siderurgici russi. (Public Policy Europe) NAF





