Rinnovabili, bozza Ue: criteri di sicurezza sul 20% delle aste

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BRUXELLES (Public Policy / Policy Europe) – Nelle gare per le energie rinnovabili riguardanti tecnologie strategiche net-zero i criteri di prequalificazione relativi alla condotta aziendale responsabile, alla sicurezza informatica, alla sicurezza dei dati, alla capacità di consegnare il progetto in modo completo e puntuale, così come i criteri per valutare il contributo alla sostenibilità e alla resilienza, dovranno essere applicati ad almeno il 20% del volume messo all’asta annualmente per Stato membro.

Lo prevede l’ultima bozza di compromesso sul regolamento Ue Net-Zero Industry Act, messa a punto dalla presidenza spagnola del Consiglio Ue in vista del Consiglio Ue Competitività del 7 dicembre, di cui Policy Europe ha preso visione.

L’ultima bozza di compromesso chiarisce in primo luogo che le disposizioni si applicheranno non a tutte le aste per le energie rinnovabili ma solo a quelle riguardanti teconologie net-zero strategiche. Per quanto riguarda il criterio sul contributo alla resilienza, la bozza specifica che dovrà essere tenuto in conto la proporzione delle tecnologie strategiche net-zero o dei componenti specifici utilizzati principalmente per la produzione di tali prodotti provenienti da una fonte di approvvigionamento di un paese terzo che rappresenta più del 50% dell’offerta di quella specifica tecnologia strategica net-zero dell’Ue.

Modificate anche le possibili deroghe. La bozza di compromesso conferma che gli Stati membri potranno non applicare i criteri di prequalificazione e di aggiudicazione delle aste, qualora la loro applicazione comporti costi sproporzionati. Per costi sproporzianti si intende una differenza di costo stimata superiore al 15%. Eliminata la previsione, contenuta nelle precedenti bozze, che prevedeva una differenza di costo decrescente con il passare del tempo.

Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per determinare le quote del volume messo all’asta annualmente per Stato membro e per ridurre la soglia delle differenze di costo stimate. Alle’entrata in vigore di questo atto delegato i criteri di prequalificazione si applicheranno al volume annuo messo all’asta per Stato membro, come definito nell’atto di esecuzione.

Previsto, dopo 9 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, anche un atto delegato per specificare ulteriormente i criteri di prequalificazione e di aggiudicazione. L’atto delegato dovrà garantire anche tempi adeguati di attuazione, assicurando almeno 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, al fine di adeguare la legislazione nazionale e la progettazione delle aste. Per facilitare l’implementazione per tutti gli Stati membri, in particolare per quelli con un basso volume di aste, gli Stati membri che non hanno lanciato più di 2 aste all’anno negli ultimi 2 anni, possono calcolare la quota di aste a cui si applicano i criteri di prezzo nell’arco di due anni.

Per il calcolo dei volumi messi all’asta all’anno per Stato membro, potranno essere escluse: le aste per una tecnologia specifica in cui tutte le aste sono state sottoscritte nei 2 anni precedenti; le aste per impianti con una dimensione massima del progetto pari a 10 MW. (Public Policy / Policy Europe) NAF