ROMA (Public Policy) – “Entro il 1° luglio 2022 le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia” dovranno confluire “nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve”. Questo il risultato raggiunto con un compromesso di maggioranza sul servizio idrico con l’approvazione di una riformulazione di emendamenti sul dl Recovery, in commissione Bilancio alla Camera. La norma, che modifica il Codice ambientale, ha rivisto un precedente tentativo di riformulazione che aveva fatto parlare Stefano Fassina (Leu) di “un blitz” da parte del Governo.
La salvaguardia a cui si fa riferimento è quella per un limitato numero di gestioni in forma autonoma in relazione alle fattispecie previste dallo stesso codice ambientale, e cioè per i comuni che presentano un approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette o in siti individuati come beni paesaggistici, e un utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
La precedente proposta del Governo, come anticipato da Public Policy, parlava di uno stop a ulteriori gestioni del servizio idrico in forma autonoma a decorrere dal 1° gennaio 2022, con spostamento entro il 1° gennaio 2022 nella gestione unica individuata dall’ente di governo dell’ambito (Regione, Provincia o assemblee di Comuni) per le gestioni in forma autonoma per le quali, alla data del 31 dicembre 2021, l’ente non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia, e con l’affidamento al gestore unico di tutte le gestioni non salvaguardate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.
Critici per il risultato in particolare i deputati di Alternativa per i quali la riformulazione, prevedendo che entro il 1° luglio 2022 i Comuni debbano lasciare la gestione della risorsa idrica, questa potrà essere assunta anche da società per azioni, mentre le clausole di salvaguardia ora previste non sono sufficienti in quanto sono applicabili solo a un numero limitato di Comuni. (Public Policy) GIL