ROMA (Public Policy) – Fornire agli operatori disposizioni specifiche soprattutto in merito alle modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali e introdurre un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare.
Sono solo alcuni degli obiettivi del dlgs Carburanti all’esame del Parlamento per l’espressione del parere.
Il dlgs recepisce nell’ordinamento italiano due direttive Ue: la prima, la 2015/652/Ue, stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione, mentre la seconda, la 2015/1513/Ue, modifica la direttiva 98/70/Ce sulla qualità della benzina del diesel e la direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
OBIETTIVI DI BREVE TERMINE (E NON SOLO) Il dlgs punta al raggiungimento di diversi obiettivi, di breve e lungo termine. Tra questi: rafforzare il livello di protezione ambientale attraverso ulteriori precisazioni sugli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori di carburanti agli Stati; conteggiare di biocarburanti ad uso aviazione (per ridurre le emissioni di gas serra); introduzione di un tetto massimo al contributo dei biocarburanti prodotti da materie prime in competizione con il mondo alimentare.
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ZIT