Imballaggi, nella bozza del Consiglio Ue esenzioni ‘a tempo’

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BRUXELLES (Public Policy / Policy Europe) – Arrivano due nuove possibili esenzioni per i target di riuso degli imballaggi: o in base alla grandezza dell’area vendita, o su richiesta degli stessi operatori economici, per un periodo limitato di cinque anni. Assente, dunque, un’esenzione per i Paesi con un alto tasso di riciclo come l’Italia. Lo prevede la bozza di compromesso sul regolamento imballaggi messa a punto dalla presidenza spagnola del Consiglio Ue, di cui Policy Europe ha preso visione. Questa è la prima bozza di compromesso del Consiglio da quando la Commissione europea ha proposto il regolamento, circa un anno fa.

Le modifiche sono inserite all’articolo 26 del regolamento, sui target di riuso. La proposta della Commissione apriva già a possibili esenzioni per motivi igienici o ambientali (da stabilire in un momento successivo da parte della Commissione), per gli operatori che immettono sul mercato meno di 1000 kg di imballaggi o per le micro imprese.

La proposta della Commissione prevede già anche una esenzione per gli operatori con uno spazio vendita al di sotto dei 100 m2. La bozza di compromesso prevede che l’Esecutivo europeo potrà decidere, sulla base di condizioni speciali del distributore finale e di settori specifici, anche a livello nazionale, di modificare questa esenzione basata sull’area di vendita.

Inoltre, sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico, gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione di valutare l’esistenza di circostanze economiche impreviste ed eccezionali che impediscono il raggiungimento degli obiettivi di riuso degli imballaggi. L’operatore dovrà fornire prove in merito a: l’esistenza di tali circostanze e il modo in cui queste possono influire sulla capacità di raggiungere gli obiettivi; entro quando, sulla base dell’andamento del mercato e delle circostanze impreviste ed eccezionali, è ragionevole aspettarsi di raggiungere gli obiettivi.

Nella sua valutazione, la Commissione dovrà prendere in considerazione anche le condizioni specifiche della categoria di operatori economici, della necessità di ridurre gli ostacoli alla concorrenza e al commercio e della necessità di garantire un elevato livello di riutilizzo e di prevenzione dei rifiuti di imballaggio in tutto il mercato dell’Unione. Di conseguenza la Commissione, tramite un atto delegato, potrà decidere di rinviare gli obiettivi di cinque anni o di esentare l’operatore dal raggiungerli per cinque anni.

Del tutto assente, dunque, una esenzione come quella che alcuni dei gruppi politici al Parlamento europeo vorebbero inserire, per i Paesi con un alto tasso di riciclo come l’Italia. (Public Policy / Policy Europe) NAF