La legge delega sul terzo settore, spiegata

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ROMA (Public Policy) – di Fabio Napoli – L’aula della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega di riforma del terzo settore, presentato dal governo ad agosto 2014. Il provvedimento, che dovrà ora essere esaminato dal Senato, intende per terzo settore “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità”.

Si specifica che “non fanno parte del terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”. I decreti delegati dovranno essere adottati dal governo entri 12 mesi dall’approvazione del provvedimento. Tra le attività che vengono riformate quelle di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, le impresa sociali, le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo.

Viene prevista, tra le altre cose, l’istituzione di un registro unico del terzo settore, la nascita di un servizio civile universale e la riforma e il riordino delle misure fiscali e di sostegno economico, come l’istituto del cinque per mille.

REVISIONE DEL CODICE CIVILE: PERSONE GIURIDICHE
Il governo dovrà, tra le altre cose, “rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente. Dovrà inoltre essere disciplinato “il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi”.

Dovrà anche essere assicurato “il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe”. Infine il governo dovrà “prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili”, sulle società, le imprese cooperative e le mutue assicuratrici.

NASCE CODICE TERZO SETTORE E REGISTRO UNICO
Il governo dovrà riordinare ed effettuare una revisione organica della disciplina attraverso la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle varie norme. È in questo articolo del ddl che si trova la riorganizzazione del “sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore.

Fra i criteri anche quello secondo cui il governo dovrà “individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa”. E ancora: prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente; disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati e dei terzi prevedendo un relativo regime sanzionatorio; disciplinare i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti.

VOLONTARIATO, PROMOZIONE SOCIALE E MUTUO SOCCORSO
Riordino della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. Tra i criteri la valorizzazione dei principi di gratuità, democraticità e partecipazione, riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario all’interno degli enti del Terzo settore. Prevista anche la revisione e la razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale e del sistema dei centri di servizio per il volontariato. (Public Policy)

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