ROMA (Public Policy) – L’aula del Senato ha approvato la proposta di legge sugli Ecoreati – già approvata da Montecitorio – che introduce nel codice penale i nuovi delitti contro l’ambiente. Il provvedimento – che dovrà tornare alla Camera in seconda lettura – introduce i nuovi reati di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, i delitti colposi contro l’ambiente, il traffico e l’abbandono di materiale radioattivo, il reato di impedimento al controllo.
Nel corso dell’esame del Senato le principali modifiche apportate hanno scongiurato il rischio di abolitio criminis per i reati di inquinamento e di disastro ambientale. Soppressa anche la non punibilità nel caso in cui il responsabile per colpa di uno dei delitti contro l’ambiente si fosse impegnato al ripristino dello stato dei luoghi. Altre importanti novità hanno riguardo la punizione dell’omessa bonifica (con un emendamento M5s) e l’introduzione di aggravanti (con un emendamento Pd) in caso di lesioni personali o morte derivante dalla fattispecie di inquinamento ambientale.
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Da 2 a 6 anni di carcere con un multa da 10mila a 100mila euro per chiunque abusivamente provoca ‘una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna’. Con l’approvazione di un emendamento Pd sono state previste aggravanti in caso di lesioni o morte a una o più persone: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni che comportino più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni per lesioni gravi; da 4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 in caso di morte.
DISASTRO AMBIENTALE
Chiunque abusivamente provoca un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale ‘alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo’.
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