(Public Policy) – Roma, 1 feb – Lo scioglimento del
Parlamento è arrivato il 22 dicembre 2012, le elezioni sono
state fissate per il 24-25 febbraio 2013, le nuove Camere si
riuniranno il 15 marzo. Sul sito della Camera, con un vero e
proprio manuale, si fa il punto su regole, coalizioni,
sbarramenti e premi di maggioranza in vista delle politiche
2013.
LA LEGGE ELETTORALE
Si voterà, come per le precedenti elezioni politiche del
2006 e 2008, con il sistema proporzionale con soglie di
sbarramento e premio di maggioranza, introdotto dalla legge
270 del 2005 (cosiddetto “Porcellum”, a firma del leghista
Roberto Calderoli).
I principali elementi che la caratterizzano sono:
– la possibilità delle liste di aderire a coalizioni,
indicando prima il nome del leader della coalizione;
– la previsione di un articolato sistema di soglie di
sbarramento;
– l’attribuzione di un premio di maggioranza alla
coalizione (o lista) vincente.
Per ottenere seggi alla Camera sono previste soglie
calcolate sul totale dei voti validi a livello nazionale: il
10% per le coalizioni, il 2% per le singole liste che
aderiscono a una coalizione, il 4% per le liste non
coalizzate e per quelle le cui coalizioni non hanno
raggiunto il 10%. Per il Senato le percentuali di soglia
sono più alte: rispettivamente il 20, il 3 e l’8%, calcolate
su base regionale e non nazionale.
IL PREMIO DI MAGGIORANZA
È attribuito secondo modalità diverse tra i due rami del
Parlamento. Alla Camera il premio è assegnato alla
coalizione di liste (o lista singola) più votata a livello
nazionale. Il premio consiste nell’assegnazione di un certo
numero di seggi necessario a raggiungere la quota di 340
deputati su 630. Se la coalizione raggiunge o supera tale
soglia il premio non scatta.
Al Senato il premio è attribuito a livello regionale: in
ciascuna Regione (tranne Molise, Valle d’Aosta e
Trentino-Alto Adige) viene assegnato alla coalizione (o alla
lista) più votata il numero di seggi necessario a
raggiungere il 55% dei seggi assegnati alla Regione. I seggi
sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla
popolazione residente, ma nessuna Regione può avere meno di
7 senatori, tranne la Valle d’Aosta che ne ha 1 e il Molise,
che ne ha 2.
GLI ITALIANI ALL’ESTERO
Una diversa disciplina è prevista per la rappresentanza dei
cittadini italiani residenti all’estero (6 senatori e 12
deputati eletti con metodo proporzionale nella
circoscrizione Estero). Sono previste specifiche
disposizioni per talune Regioni (Molise, Valle d’Aosta e
Trentino-Alto Adige) caratterizzate da bassa popolazione o
dalla presenza di grosse minoranze linguistiche.
IN CASO DI CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA LEGISLATURA
Il dL 223 del 18 dicembre 2012 (convertito dalla legge 232
del 31 dicembre) modifica, in caso di conclusione anticipata
della legislatura, alcune norme sul numero di sottoscrizioni
necessarie per la presentazione delle liste, sulle cause di
ineleggibilità e sulla garanzia del diritto di voto ai
cittadini che si trovano all’estero per motivi di servizio o
per missioni internazionali.
LE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ
Sulla materia delle cause di incandidabilità, è stato
emanato il decreto legislativo 235 del 31 dicembre 2012.
Reca un testo unico della normativa in materia di
incandidabilità alla carica di europarlamentare, di deputato
e di senatore, di incandidabilità alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di
ricoprire le cariche di presidente e di componente dei
consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di
consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende
speciali, di presidente e di componente degli organi
esecutivi delle Comunità montane.
POLITICHE INSIEME ALLE REGIONALI
Contemporaneamente alle elezioni politiche si svolgeranno
le elezioni regionali in Lombardia, Lazio e Molise. (Public
Policy)
GAV