Giustizia, in aula alla Camera arriva il nuovo reato di depistaggio. Di cosa si tratta

0

ROMA (Public Policy) – Introdurre nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa di “depistaggio e inquinamento processuale” perchè il nostro ordinamento penale ancora non prevede questo reato in via specifica, abrogando conseguentemente il ‘vecchio’ reato di frode processuale penale.

È questo l’obiettivo di una proposta di legge alla Camera, a prima firma Paolo Bolognesi (deputato Pd e presidente dell’Associazione vittime della strage di Bologna), volto a superare una lacuna dell’ordinamento per cui, ad oggi, se si vuole punire chi indirizza su una falsa pista le indagini penali svolte dal giudice si deve far riferimento a una serie di altre disposizioni come la falsa testimonianza, la calunnia o il favoreggiamento. La pdl, concluso il proprio iter in commissione Giustizia a Montecitorio, è ora pronta per l’esame dell’Aula, a partire dal 28 luglio.

IL REATO DI DEPISTAGGIO Per il nuovo delitto di depistaggio la pena prevista è la reclusione da 2 a 8 anni per chi ponga in essere azioni per ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale. Ovvero: alterare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato oppure distruggere elementi di prova o altri utili alla scoperta/accertamento di un reato. Inoltre con la reclusione superiore a 3 anni c’è anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

LE AGGRAVANTI INTRODOTTE DALLA PDL La proposta di legge introduce nel codice penale anche l’art. 384-ter, sulle circostanze che aggravano la pena non solo per il nuovo delitto di depistaggio ma anche per altri delitti contro l’amministrazione della giustizia, come le false informazioni al pm, le false dichiarazioni al difensore, la falsa testimonianza o la falsa perizia che comportino “la pronuncia di una sentenza di condanna alla reclusione a danno di un terzo”.

E la pena è tanto più severa quanto più alta è stata la condanna inflitta al terzo ‘vittima’ dell’inquinamento dell’indagine e del processo. Inoltre le pene sono aumentate di 1/3 o fino alla metà del doppio per alcuni reati, su tutti la calunnia, il depistaggio, la falsa testimonianza o la falsa perizia, se sono commessi da un pubblico ufficiale o in procedimenti penali in cui siano coinvolte associazioni terroristiche o segrete e nei casi di insurrezione armata, saccheggio e strage, sequestro di persona, mafia o traffico internazionale di armi e materiale nucleare, chimico o biologico.

UN ESEMPIO Come si legge sul sito della Camera, con le nuove aggravanti “il delitto di calunnia commesso da un pubblico ufficiale in relazione a un procedimento penale per associazione mafiosa, la cui pena base è la reclusione da 2 a 6 anni potrebbe essere punito con la reclusione fino a 18 anni (pena massima base aumentata del doppio)”.

IL PARERE DELLA AFFARI COSTITUZIONALI Al progetto di legge a prima firma Bolognesi la commissione Affari Costituzionali di Montecitorio ha dato parere favorevole, osservando comunque come ci sia la necessità di “valutare attentamente” le disposizioni dell’art. 384-ter su due questioni: la prima fa riferimento al fatto che si individuano “pene aggravate identiche in relazione a diverse fattispecie di delitto, ciascuna delle quali presenta una pena base diversa”, la seconda che con le nuove disposizioni delle circostanze aggravanti si rischia, nell’ipotesi meno grave, “il solo aumento della pena minima, mentre la pena massima è identica alla fattispecie base”. (Public Policy)

IAC