La proposta della Lega su end of waste, impianti e semplificazioni

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ROMA (Public Policy) – Introdurre nel nostro ordinamento, oltre alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), anche criteri specifici per la loro uniforme attuazione nel territorio nazionale, da parte delle autorità competenti; e istituire un pubblico registro degli impianti autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero, da tenersi presso il ministero dell’Ambiente. Sono due delle norme contenute nella proposta di legge della Lega sul riordino della normativa in materia ambientale, promossa dalla sottosegretaria all’Ambiente Vannia Gava, presentata mercoledì alla Camera.

Lo stesso provvedimento, inoltre, punta a consentire lo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove, anche ai rifiuti stabili e non reattivi costituiti da materiale da scavo e da matrici materiali da riporto con presenza di amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (al pari dei materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi). Inoltre, la pdl prevede che un’operazione di trattamento produce un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto ha prima del trattamento sono diverse da quelle del rifiuto trattato.

Il provvedimento della Lega punta inoltre a reintrodurre una serie di agevolazioni per la conservazione del registro di carico e scarico per i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture a rete; e a prevedere l’onere di tenuta dei registri di carico e scarico per i Centri di raccolta per i soli rifiuti pericolosi e con modalità semplificate. Tra le semplificazioni previste: l’esenzione dalla compilazione del Fir (Formulario di identificazione dei rifiuti) anche per la movimentazione dei rifiuti verso i centri di raccolta; la possibilità per gli imprenditori agricoli di delegare alla tenuta ed alla compilazione del Fir, la cooperativa agricola di cui sono soci.

La pdl punta poi a reintrodurre il previgente comma 1-bis dell’articolo 188 del Testo unico ambientale (che imponeva gli ordinari obblighi di gestione anche ai produttori iniziali di rifiuti in rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono direttamente al loro trattamento). Prevista norma per fare in modo che il trasportatore sarà responsabile per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, solo se queste siano riscontrabili usando la diligenza. Tra le altre cose il provvedimento intende anche abrogare il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (Consorzio Polieco)(Public Policy) NAF