ROMA (Public Policy) – “Crediamo che la disciplina degli aiuti di Stato dovrebbe essere allo stesso tempo sviluppata e resa più rigorosa, per evitare interventi governativi che possano ostacolare, falsare, o impedire la concorrenza. Accogliamo quindi con favore lo sforzo della Commissione europea di chiarire e modernizzare i concetti concernenti la nozione di aiuto di Stato”, contenuta nell’art 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (Tfue), “ma rileviamo la necessità di chiarire alcuni punti”. Lo dice la nota di risposta dell’Istituto Bruno Leoni (Ibl), di cui Public Policy possiede un’anteprima, alla consultazione Ue sugli aiuti di Stato. L’articolo 107 del Tfue contiene la nozione di aiuto di Stato ‘incompatibile’, prevede delle deroghe all’incompatibilità e ipotesi in cui la Commissione europea possa dichiarare compatibile l’aiuto.
Secondo l’Ibl, che accoglie comunque con favore la bozza di comunicazione della Commissione in materia di aiuti di Stato, manca innanzitutto, nella consultazione, una chiara definizione di ‘impresa’ e, soprattutto, di ‘attività economica’. Per il think tank italiano “l’attività economica è qualsiasi attività che può essere fornita in condizioni di concorrenza in un ambiente competitivo che non è sotto antitrust o altre controversie a livello europeo o nazionale”. Un altro punto cruciale è che alcuni Stati membri considerano l’attività di sicurezza sociale, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e la ricerca come “attività non economiche, nonostante i possibili benefici che derivano dall’apertura del mercato”. Sulla sanità, secondo quanto riporta la nota dell’Ibl, andrebbe diminuito il ruolo dello Stato e considerate attività economiche “quei servizi non essenziali per la salvaguardia della vita dell’uomo”. Al pari, rileva ancora l’Ibl, del settore delle ‘infrastrutture’, che dovrebbe essere regolamentato come attività economica”.
Altri interventi, per l’Ibl, andrebbero fatti “sull’imputabilità delle imprese pubbliche” e “sulle risorse statali”. In particolare ci sono tre aree ‘grigie’ in cui servirebbe una migliore definizione degli aiuti di Stato: quello dei vantaggi normativi, come nel caso di entità conglomerate in cui servirebbe la separazione legale tra le unità che operano sotto l’obbligo di servizio pubblico e le altre; quello delle aste, per cui andrebbe impedito alle imprese pubbliche di fare offerte per gare stabilite da soggetti che hanno interessi rilevanti; quello della redistribuzione alle imprese private, soprattutto nel settore dell’energia. Per l’Ibl non deve essere “dimenticato che lo strumento degli aiuti di Stato distorce la concorrenza e il mercato” e se ne dovrebbe ridurre l’impiego per i possibili effetti sul libero mercato. Infine l’Istituto rileva come una regola generale dovrebbe essere quella che “nessun supporto finanziario debba essere previsto dallo Stato all’interno di un mercato liberalizzato”. (Public Policy)
IAC