di Sonia Ricci
ROMA (Public Policy) – Si alza da 6 mesi a 5 anni il periodo in cui il magistrato non deve aver esercitato servizio nel territorio in cui si candida, obbligo di aspettativa, ricollocamento senza funzioni inquirenti per due anni.
Sono questi i contenuti principali del ddl sulla candidabilità e l’elezione dei magistrati, approvato in aula alla Camera. Nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia sono state apportate diverse modifiche al testo.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il ddl, che ora torna al Senato:
CANDIDABILITÀ E INCARICHI DI GOVERNO LOCALE
Il magistrato – dice il testo – non può candidarsi alle elezioni europee, politiche, regionali né provinciali, per la carica di sindaco o consigliere metropolitano, se ha svolto nei cinque anni precedenti le funzioni in un tribunale presente nella circoscrizione elettorale.
Con il ddl dunque viene alzato da 6 mesi a 5 anni il periodo in cui il giudice non può aver prestato servizio nel territorio. Stessa regola vale per le elezioni comunali.
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@ricci_sonia