(Public Policy) – Roma, 20 nov – La riforma del condominio è
legge. L’ha approvata in via definitiva la commissione
Giustizia al Senato, in sede deliberante, recependo il testo
già modificato dalla Camera dopo il primo esame a Palazzo
Madama. Ecco alcune delle novità introdotte col
provvedimento.
INNOVAZIONI: ENERGIE RINNOVABILI E SISTEMI INFORMATIVI
I condomini, con la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i 2/3 del valore dell’edificio, possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o
all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni. Ma per alcune innovazioni basta la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, che
riguardano in particolare:
– miglioramento della sicurezza e della salubrità degli
edifici e degli impianti;
– eliminazione delle barriere architettoniche;
– contenimento del consumo energetico;
– realizzazione di parcheggi;
– produzione di energia da impianti di cogenerazione e da
fonti rinnovabili, “da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di
godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie
comune”.
– l’installazione di impianti centralizzati per la
ricezione di qualsiasi flusso informativo, come la ricezione
televisiva, e i collegamenti fino alle diramazioni alle
singole utenze, ad esclusione di impianti che non
pregiudichino la destinazione delle parti comuni o il
diritto di condomini a farne uso.
In caso di proposta di innovazione, l’amministratore è
tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla
richiesta anche di un solo condomino; tale richiesta dovrà
contenere la specificazione delle innovazioni proposte e
delle modalità di esecuzione dei lavori.
L’AMMINISTRATORE, COSA CAMBIA NELLA NOMINA
La nomina dell’amministratore dovrà essere effettuata
quando i condomini sono più di 8 (in luogo di 4 previsti dal
testo vigente) e che il ricorso in caso di mancata nomina
possa essere avviato, oltre che da un condomino, anche
dall’amministratore dimissionario.
È prevista poi
l’introduzione, di una serie di specifici obblighi per
l’amministratore, tra cui la comunicazione di dati
anagrafici, professionali e fiscali, l’obbligo di pubblicità
della documentazione amministrativa condominiale,
l’affissione nel condominio del nome, recapito e numeri
telefonici dell’amministratore, la verifica della qualifica
professionale e il controllo del suo operato.
Altra novità è l’apertura di un conto bancario o postale a
nome del condominio sul quale movimentare in via esclusiva
le somme ricevute o erogate per conto del
condominio stesso. Si introduce la possibilità di
tracciabilità e controllo da parte del singolo condomino,
“per il tramite dell’amministratore”.
Per quanto riguarda la nomina, sono state poi inserite
disposizioni volte ad impedire la nomina di amministratore
revocato da autorità giudiziaria e l’obbligo, posto in capo
all’amministratore all’atto di accettazione della nomina o
del suo rinnovo, di specificare analiticamente gli importi a
lui dovuti a titolo di compenso.
RENDICONTO ANNUALE PIÙ TRASPARENTE
Il rendiconto annuale del condominio deve contenere una
serie di specifiche voci contabili indispensabili alla
ricostruzione e al controllo della gestione
dell’amministratore da parte di ogni condomino.
In particolare, nel rendiconto ci dovranno essere queste voci:
– il registro di contabilità,
– il riepilogo finanziario;
– una nota di accompagnamento (“sintetica”, secondo una
specificazione inserita dalla Camera), esplicativa della
gestione annuale.
L’assemblea condominiale può infine, in qualsiasi momento o
per più annualità specificamente identificate, nominare un
revisore che verifichi la contabilità del condominio.(Public
Policy)
LEP