ROMA (Public Policy) – L’Aula della Camera ha licenziato definitivamente il ddl Delrio sul superamento delle Province (“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”), senza apportare modifiche al testo, che era approdato a Montecitorio in terza lettura dopo essere uscito dal Senato lo scorso 26 marzo.
Il provvedimento, prima di tutto, istituisce dieci Città metropolitane e trasferisce alcune delle funzioni delle Province a Comuni e Regioni in attesa che il Parlamento approvi la riforma del Titolo V della Costituzione cancellando definitivamente la parola “Provincia” dalla Carta. Città metropolitane e Province saranno enti di secondo grado.
LE CITTÀ METROPOLITANE Il disegno di legge istituisce dieci città metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Si tratta di “enti territoriali di area vasta” coincidenti con il territorio provinciale che si occuperanno di “cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo”.
Il sindaco metropolitano sarà di diritto il sindaco del Comune capoluogo, mentre il consiglio metropolitano sarà formato dai sindaci o dai consiglieri dei Comuni della Città metropolitana eletti, in secondo grado, senza stipendi aggiuntivi rispetto a quelli già percepiti. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto e dal 1 gennaio le nuove Città metropolitane entreranno a pieno regime. Ai nuovi enti locali spetteranno “il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla Provincia”.
Lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. Le Città metropolitane, d’intesa con i Comuni interessati, potranno esercitare anche le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
LE PROVINCE Gli organi delle future Province (almeno fino a che non verrà approvata la riforma costituzionale per abolirle definitivamente) saranno il presidente, il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci. I presidenti delle Provincie e i consigli provinciali in scadenza a primavera resteranno in carica fino al 31 dicembre 2014. Il presidente assumerà le funzioni di commissario. Le Province già commissariate continuereanno ad esserlo sempre fino alla fine dell’anno.
In sede di prima applicazione della legge, l’assemblea dei sindaci dei comuni della Provincia per l’elezione del consiglio provinciale è convocata e presieduta dal presidente della Provincia, o dal commissario, entro il 30 settembre 2014 per le Province i cui organi scadono per fine mandato entro quest’anno. Dal 1 gennaio 2015 i nuovi organi provinciali di secondo grado subentreranno ai precedenti. Il presidente durerà in carica quattro anni ed il consiglio provinciale per due, anche in questo caso senza stipendi aggiuntivi rispetto a quelli già percepiti.
Le funzioni delle Province verranno trasferite gradualmente in parte ai Comuni e in parte alle Regioni, secondo “soluzioni gestionali e organizzative orientate all’efficienza e all’efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l’avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali”. Tra le funzioni che rimarranno alle Province quella di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell’ambiente; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, strade provinciali; programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica. Anche le Province, d’intesa con i Comuni, potranno esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
UNIONI E FUSIONI DI PICCOLI COMUNI Il disegno di legge cerca di incentivare le unioni e le fusioni dei piccoli Comuni, oltre a prevedere la gratuità dell’incarico per gli organi derivanti da unioni. Per esempio, in caso di fusione di Comuni, il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai Comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
Tra gli incentivi a favore della fusione dei Comuni quello che prevede l’utilizzo dei “margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente”. Ulteriore novità la possibilità per i piccoli comuni dell’incorporazione ad un Comune contiguo.
“In tal caso – si legge nel ddl – il Comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e gli organi di quest’ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del Comune incorporante prevede che alle comunità del Comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi”.
Più in generale viene stabilito che per i Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; per i Comuni con popolazione superiore a 3mila e fino a 10mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro. Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila è consentito un numero massimo di tre mandati.
LA NORMA SPECIALE PER EXPO 2015 All’articolo 9 del testo (“Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana”) si stabilisce che per “garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell’interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale” la Regione Lombardia, fino al 31 ottobre 2015 “subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015”. (Public Policy)
NAF