di Carmelo Palma*
ROMA (Public Policy) – Il ministro dell’Economia Giorgetti, numerosi politici (di maggioranza come di opposizione) e altrettanti commentatori accreditano la tesi secondo cui la mancata uscita dell’Italia dalla procedura per disavanzi eccessivi (PDE) non autorizzerebbe il nostro Paese a richiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia per la deviazione dal percorso concordato di spesa netta, ai fini dell’aumento delle spese per la Difesa. Non è così.
La riforma del Patto di stabilità, entrata in vigore il 30 aprile 2024 con il Regolamento (Ue) 2024/1263, ha introdotto tra le novità più significative una clausola di salvaguardia specifica per Paese – la cosiddetta National Escape Clause (NEC) – disciplinata dall’articolo 26 del Regolamento. La norma consente a uno Stato membro di deviare temporaneamente dal percorso di spesa netta concordato con il Consiglio dell’Ue qualora si verifichino circostanze eccezionali fuori dal suo controllo, con un rilevante impatto sulle finanze pubbliche, purché la deviazione non comprometta la sostenibilità fiscale nel medio termine.
Nel 2025 la Commissione europea ha di fatto qualificato la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina come “circostanza eccezionale” che soddisfa i presupposti dell’articolo 26, ha fissato il tetto massimo di flessibilità all’1,5% del Pil annuo fino al 2028 e ha identificato il 2021 come anno di riferimento per il calcolo dell’incremento della spesa.
Qui arriva il punto centrale, su cui le interpretazioni più diffuse e più suffragate dall’Esecutivo sono quantomeno imprecise, per non dire sbagliate. La clausola di salvaguardia è attivabile anche da parte dei Paesi sottoposti alla procedura per disavanzo eccessivo. Non è un’interpretazione estensiva: è scritto nero su bianco. L’attivazione della clausola “consentirebbe agli Stati membri di deviare dai percorsi di spesa netta stabiliti nei loro piani a medio termine o dal percorso correttivo nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi quando ciò è dovuto a una maggiore spesa per la difesa”.
Non c’è ambiguità. Un Paese in PDE può attivare la clausola, deviare dal suo percorso correttivo per la quota attribuibile alla Difesa, e non essere sanzionato per questo. La procedura, formalmente, resta aperta. Ma non comporta per questo conseguenze automatiche. La distinzione tra Paesi in PDE e Paesi fuori dalla PDE esiste, ma riguarda un aspetto specifico e ben circoscritto: le condizioni per chiudere formalmente la procedura, non quelle per accedere alla flessibilità.
Per i Paesi che non sono in PDE, la clausola di salvaguardia funge da scudo preventivo: se il deficit supera il 3% del Pil a causa dell’aumento della spesa per la Difesa coperto dalla NEC, la Commissione e il Consiglio possono decidere di non aprire affatto la procedura, anche quando il Paese avrebbe tecnicamente superato la soglia (è ciò che è successo con la Germania nel 2025). Le spese di Difesa vengono, di fatto, scorporate dal calcolo che determina l’apertura della PDE.
Per i Paesi già in PDE – come l’Italia, con un deficit 2025 attestatosi al 3,1% del Pil – le spese di Difesa coperte dalla clausola non vengono scorporate ai fini della chiusura formale della procedura. Se l’Italia nel 2026, dopo l’eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, arrivasse al 2,8% del rapporto deficit/Pil escludendo l’aumento delle spese per la Difesa, ma raggiungesse il 3,2% includendolo, non potrebbe uscire formalmente dalla PDE. Questa è l’asimmetria reale. Non un diniego di accesso alla clausola, ma un differente effetto della clausola sul percorso di uscita dalla procedura. In ogni caso, rimanere formalmente in PDE, pur utilizzando la clausola di salvaguardia, non significa automaticamente subire misure sanzionatorie o correttive aggiuntive.
La Comunicazione della Commissione lo chiarisce con precisione: “La deviazione per una maggiore spesa per la difesa sarebbe presa in considerazione nella valutazione della conformità al percorso di spesa netta stabilito nell’ambito del braccio preventivo (Regolamento (Ue) 2024/1263), o nella valutazione dell’azione effettiva riguardo alla conformità al percorso correttivo stabilito nell’ambito del braccio correttivo (Regolamento (CE) 1467/97) per gli Stati membri in procedura per i disavanzi eccessivi. Non sarà necessario rivedere i piani nazionali a medio termine già approvati”.
Infine, quasi nessuno degli altri Paesi membri avrebbe interesse a “punire” finanziariamente l’Italia per una scelta di aumento della spesa per la Difesa. Semmai è vero l’opposto, visto che sia l’attivabilità della clausola di salvaguardia, sia l’assistenza finanziaria dello strumento Safe (Security Action for Europe) – il Regolamento Ue 2025/1106 prevede prestiti europei fino a 150 miliardi per investimenti nell’industria della Difesa – sono concepiti per sviluppare una base industriale e produttiva europea integrata, capace di ridurre le dipendenze da fornitori extra-europei, creare economie di scala, assicurare l’interoperabilità tra gli eserciti degli Stati membri e migliorare l’efficienza dei rispettivi strumenti militari ai fini della difesa comune.
Non è neppure immaginabile che in questo quadro prima la Commissione europea, poi il Consiglio dell’Ue decidano di punire l’Italia per un superamento del 3% che fosse imputabile esclusivamente all’incremento delle spese per la Difesa. (Public Policy)
@CarmeloPalma
*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato
(foto cc Palazzo Chigi)





