di Carmelo Palma*
ROMA (Public Policy) – A proposito delle norme del dl 23/2026 (Sicurezza quater) in materia di espulsione e rimpatri volontari il quadro che emerge dopo l’emendamento approvato al Senato è composto da due distinte disposizioni, non solo da quella al centro dell’attenzione mediatica. Ed è bene tenerle insieme perché l’effetto complessivo in termini di diritto e in termini pratici deriva dal combinato disposto delle due.
Il comma 3 dell’art. 29 del decreto originario (d.l. 23/2026) – testo in vigore dal 25 febbraio 2026 –abroga l’art. 142 del Testo unico sulle spese di giustizia (dpR 115/2002), che prevedeva: “Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario”.
Questa abrogazione non esclude formalmente il gratuito patrocinio in senso assoluto: lo riconduce al regime ordinario del dpR 115/2002, con obbligo di dimostrare i requisiti reddituali. Però lo rende materialmente impossibile perché nessun destinatario di un provvedimento di espulsione dispone della documentazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali.
L’articolo 30-bis – emendamento approvato al Senato il 17 aprile 2026 – dispone che il Governo trasferisca al Consiglio nazionale forense (che peraltro sostiene di non essere stato neppure preventivamente consultato) fondi per compensare gli avvocati che assistono i loro clienti nelle procedure di rimpatrio assistito, sempre che il rimpatrio abbia effettivamente luogo.
Il combinato disposto delle due norme comporta sia un disincentivo a assistere gli stranieri irregolari nei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione – attività che implica lo studio del caso, la predisposizione di atti processuali e la partecipazione all’udienza – sia un incentivo a favorire i rimpatri volontari, convincendo lo straniero assistito, con una attività che si limita alla presentazione di una domanda precompilata.
Si tenga inoltre presente che per l’assistenza nei ricorsi contro l’espulsione il compenso per gratuito patrocinio era mediamente inferiore a quello ora assicurato (circa 615 euro) per l’assistenza al rimpatrio volontario. (Public Policy)
@CarmeloPalma
*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato





