Dlgs Fiscale, come funzionerà il nuovo tributo sul diritto di imbarco

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ROMA (Public Policy) – Arriva la possibilità, per le Città metropolitane e le Province, di istituire dal 2026 un tributo di un euro sui diritti di imbarco per i passeggeri di aerei e navi.

Lo prevede la bozza, presa in visione da Public Policy, del decreto legislativo in materia di “tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”.

Il tributo, potrà essere istituito “con regolamento” dalle Città metropolitane e dalle Province sui cui territori sono situati aeroporti e porti ed è “riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie aeree e di navigazione che sono responsabili del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e della presentazione della dichiarazione”, si legge nel testo della norma.

Il gettito proveniente dal pagamento del tributo sarà riversato per il 60% “alle Città metropolitane e alle Province nel cui territorio è situato l’aeroporto o il porto” e per il restante 40% al “bilancio dello Stato” per finalità perequative tra enti. In ogni caso, “il riversamento avviene bimestralmente, entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun bimestre”.

La norma, inoltre, aggiunge che “almeno il 30% del gettito comunque acquisito da ciascuna Città metropolitana e Provincia è impiegato da ciascun ente beneficiario per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture che insistono nei territori dei comuni diversi dal comune capoluogo”.

Infine, si prevede che “le Città metropolitane e le Province possono prevedere, nel regolamento, esclusivamente eventuali esenzioni e riduzioni con particolare riferimento a lavoratori e studenti pendolari o per determinati periodi di tempo, nonché un aumento del tributo fino ad un massimo di 1 euro”. (Public Policy) GPA