E-Cig, Tar sospende decreto attuativo su sigarette elettroniche

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ROMA (Public Policy) – Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto attuativo sulle sigarette elettroniche. La concessione sospensiva del decreto ministeriale (del 16 novembre 2013) è stata decisa durante la seduta di ieri mattina, quando il Tar ha accolto il ricorso presentato da Anafe-Confindustria. “Questa prima valutazione espressa dal Tar del Lazio – ha detto in una nota il presidente dell’associazione Massimiliano Mancini – dà finalmente ragione alle nostre istanze, riconoscendo di fatto l’assurdità dell’imposizione fiscale e del regime di autorizzazione per le sigarette elettroniche che dal 1° gennaio scorso aveva bloccato il mercato”.

Sulla tassazione al 58,5%, invece, si dovrà esprimere il prossimo 5 febbraio la camera di consiglio. Il decreto ministeriale – predisposto dal ministero dell’Economia – attua le nuove norme sulla tassazione e la vendita delle sigarette elettroniche, introdotte a giugno 2013 con il decreto Lavoro-Iva. Il decreto attuativo era atteso per fine ottobre scorso, come previsto dallo stesso decreto Lavoro-Iva, dove all’articolo 11 comma 22 si legge: “Con decreto del ministro dell’Economia, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione (per la commercializzazione delle sigarette elettroniche; Ndr), le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, nonché le modalità di prestazione della cauzione (che dovrà essere versata allo Stato a garanzia dell’imposta dovuta; Ndr), di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo“.

Il provvedimento è composto da 9 articoli che chiariscono “l’abito applicativo” e le “definizioni” contenute all’articolo 11 del decreto Lavoro-Iva (che ha aumentato la tassazione), introducendo alcune norme per la richiesta delle autorizzazioni alla commercializzazione delle ‘bionde’ elettroniche, sulle tariffe di vendita, il sistema di stoccaggio, la regolamentazione per i depositi, il versamento delle imposte e alcune norme per la vendita in Italia dei prodotti “succedanei ai tabacchi” provenienti dall’estero. Ora le norme attuative, con il dispositivo del Tar, sono di fatto sospese.

IN STABILITÀ CANCELLATE MODIFICHE TASSAZIONE E-CIG
La questione delle ‘bionde’ elettroniche è stata affrontata anche durante l’esame della legge di Stabilità. Con il maxiemendamento presentato al Senato è saltata la norma sulla riduzione della tassa sui liquidi delle e-cig, approvata in un primo momento dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama. La modifica era stata introdotta in commissione grazie a un emendamento del Pd, su cui tra l’altro il governo era stato battuto.

L’emendamento, presentato da Gian Carlo Sangalli (Pd) prevedeva la riduzione della tassazione sui liquidi delle sigarette elettroniche dal 58,5% al 25% del prezzo di vendita al pubblico, a partire dal 1° gennaio 2014. L’emendamento introduceva anche una tassazione di 0,25 centesimi su tutti quei prodotti contenenti nicotina che sostituiscono le sigarette tradizionali, ma che non rientrano nella categoria “liquidi per sigarette elettroniche”

TASSA AL 58,5% SU LIQUIDI E PARTI RICAMBIO
Il decreto, oggi sospeso, prevede che sono soggetti alla tassazione del 58,5% non solo i liquidi delle sigarette elettroniche, ma anche le “parti di ricambio” (come le batterie) e i “dispositivi meccanici ed elettronici“. E ancora: con il provvedimento del Mef i produttori di sigarette elettroniche per poter commercializzare i loro prodotti devono istituire degli appositi “depositi” presentando un’apposita domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che entro 60 giorni dalla richiesta procederà alla verifica tecnica dello stabilimento.

Per ottenere i permessi i produttori devono rende noti: partita Iva, “le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito”, i dati di locazione del deposito, “l’elenco dei prodotti” di e-cig che si intendono “fabbricare” o “ricevere” nell’impianto e l’ammontare presunto dell’imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta (ogni 15 giorni).

ANCHE PER PRODUTTORI UE TASSE ITALIANE AL 58,5%
Il decreto attuativo contiene anche delle norme per i produttori europei di e-cig: questi, infatti, per vendere i loro prodotti in Italia devono “nominare” un rappresentante fiscale residente nel nostro Paese e con partita Iva italiana, preventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il permesso dell’Agenzia viene rilasciato solo a seguito del versamento della cauzione richiesta ai produttori di e-cig, relativa alla media delle tasse italiane (al 58,5% sul prezzo di vendita) che i produttori sono tenuti a pagare ogni 15 giorni.

CORTE DEI CONTI: CON DECRETO IN RITARDO TROPPO POCO TEMPO PER CONTROLLI
A bocciare in precedenza il decreto è stata anche la Corte dei conti, più precisamente l’ufficio per il Controllo sugli atti del ministero dell’Economia. Secondo l’organo competente l’adozione del decreto attuativo “così a ridosso dell’entrata in vigore delle disposizioni (prevista per il 1° gennaio 2014; Ndr), ha limitato drasticamente lo svolgimento del controllo preventivo di legittimità da parte dell’ufficio che non ne ha potuto effettuare i necessari approfondimenti”.

“Si comunica – ha scritto nella nota la Corte dei conti – di aver dato corso per ragioni di correntezza al provvedimento (il decreto ministeriale appunto; Ndr), in considerazione della necessità di scongiurare la paralisi del settore, con le intuibili ricadute in termini di mancate entrate per le casse dello Stato”. (Public Policy)

SOR