ROMA (Public Policy) – “La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima”. Lo prevede l’allegato 2 (relativo agli gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati) al regolamento del ministro dell’Ambiente per l’End of Waste di carta e cartone, di cui Public Policy ha preso visione.
Il testo si suddivide in 7 articoli (che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità) e contiene altri due allegati relativi ai criteri generali per la cessazione della qualifica di rifiuto e al modello della dichiarazione di conformità (redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) con l’anagrafica del produttore e le sue dichiarazioni sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.
Secondo il regolamento, i rifiuti di carta e cartone, sono i rifiuti, inclusi poliaccoppiati, e anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali. Per diventare carta e cartone “recuperati” (cessando quindi dalla qualifica di rifiuti), devono risultare conformi a specifici requisiti tecnici e devono essere il risultato di operazioni di recupero effettuate in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643 (la norma tecnica di settore ‘Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare’).
continua – in abbonamento
GIL