(Public Policy) – Roma, 31 gen – Il caso Monte dei Paschi di
Siena chiama in causa, ancora una volta, il ruolo delle
fondazioni bancarie, istituzioni non profit e grandi
azioniste degli istituti di credito. Le fondazioni bancarie
sono soggetti privati e autonomi, dotati di piena autonomia
statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi
di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
del territorio. Vediamo in cosa consistono e come sono state
normate.
LEGGE 218/1990 E LEGGE AMATO
Le fondazioni bancarie sono state introdotte
nell’ordinamento italiano dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
e la successiva legge Amato (Dlgs 356/90), per consentire la
privatizzazione delle istituzioni pubbliche (soprattutto
casse di risparmio) che fino ad allora avevano
caratterizzato il sistema bancario italiano, scorporando
dalle attività bancarie-imprenditoriali propriamente dette,
affidate a società per azioni, quelle di utilità sociale nei
confronti delle comunità di riferimento, affidate a
fondazioni (enti conferenti) aventi come patrimonio le
azioni delle società (dette conferitarie). Nel tempo le
fondazioni hanno dismesso la maggior parte di queste azioni,
in ottemperanza a disposizioni normative.
Con la legge Amato, infatti, si è prevenuti alla
costituzione di due distinti soggetti, l’ente conferente
(comunemente noto come “fondazione bancaria”) e la società
conferitaria, ovvero la banca vera e propria. Per
incentivare la trasformazione in società per azioni delle
banche pubbliche, la legge n. 218 aveva previsto uno
speciale regime tributario volto ad agevolare le operazioni
di fusione, scissione, trasformazione e conferimento.
LEGGE CIAMPI
Con l’approvazione della legge delega 23 dicembre 1998,
n.461 (legge Ciampi) ed il successivo decreto legislativo n.
153 del 1999 si è inteso mutare l’assetto delle fondazioni.
Il decreto ha sancito la definitiva trasformazione delle
fondazioni in enti di diritto privato con piena autonomia
statutaria e gestionale, in coerenza con quanto previsto
dalla legge Amato.
In particolare, il decreto legislativo prevedeva che le
fondazioni fossero tenute a perseguire fini di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando
nel rispetto del principio di economicità e gestendo il
patrimonio in modo da ottenerne un’adeguata redditività.
Venivano indicati alcuni settori rilevanti: ricerca
scientifica, istruzione, arte, sanità, conservazione e
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, assistenza
alle categorie sociali più deboli.
Per quel che concerne gli
organi di governo delle fondazioni, il decreto ne ha
individuati tre. Un “organo di indirizzo”, denominato
consiglio o comitato di indirizzo, al quale spettano
l’approvazione e la modifica dello statuto, la nomina e
revoca dei componenti degli altri due organi e
l’approvazione del bilancio.
Il secondo organo è il consiglio di amministrazione, cui
spetta la gestione delle risorse economiche dell’ente.
Infine, un “organo di controllo”, denominato collegio
sindacale o dei revisori dei conti, che vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto.
SENTENZA 300/2003 DELLA CONSULTA
Con la legge finanziaria 2002 (articolo 11 della legge 28
dicembre 2001, n. 448), sono stati estesi gli ambiti
d’intervento delle fondazioni bancarie, con riferimento a
settori caratterizzati da rilevante valenza sociale.
La legge, inoltre, ha ribadito la natura privatistica delle
fondazioni bancarie. Su questo tema di è espressa anche la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 300 del 2003,
chiarendo il ruolo e la natura giuridica delle fondazioni
bancarie, come soggetti privati non profit: “Le fondazioni –
si legge nella sentenza – sono persone giuridiche private
dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, il cui
scopo è quello di contribuire alla realizzazione di
interessi di carattere generale in determinati settori”.
Con il decreto ministeriale del 18 maggio 2004, n. 150, il
ministro dell’Economia ha emanato un nuovo regolamento, che
ha recepito sostanzialmente gli indirizzi dettati dalle
predette sentenze della Consulta. Il regolamento ha infatti
previsto che l’organo d’indirizzo della fondazione debba
essere composto in via prevalente da rappresentanti di enti,
pubblici e privati, espressione delle realtà locali; ha
stabilito l’incompatibilità tra le funzioni di
amministrazione, direzione, indirizzo e controllo presso la
fondazione e gli incarichi presso la banca o le società da
questa controllate o partecipate.
LA VIGILANZA SULLE FONDAZIONI BANCARIE
Da ultimo, l’articolo 52 del dl 78 del 2010 ha chiarito che
la vigilanza di legittimità sulle fondazioni di origine
bancaria è attribuita al Ministero dell’economia fino a
quando, nell’ambito di una riforma organica delle persone
giuridiche private di cui al Titolo II del Libro I del
Codice Civile, non verrà istituita una nuova autorità.
L’articolo 52 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno,
il ministero invii una relazionare al Parlamento circa
l’attività svolta dalle fondazioni nell’anno precedente, con
riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a
promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori
locali in cui operano. (Public Policy)
SOR