BRUXELLES (Public Policy Europe) – Fissare la data di entrata in vigore del divieto di importare gas e gnl russo nell’Ue, salvo le eccezioni previste, a partire da 6 settimane dopo l’entrare in vigore del regolamento, anziché dal 1 gennaio 2026. Questa una delle novità contenuta nell’ultima versione di compromesso sul regolamento per porre fine alle importazioni di gas dalla Russia, messa a punto dalla presidenza danese del Consiglio Ue e presa in visione da Public Policy.
“Gli operatori di mercato hanno avuto tempo sufficiente per adeguare il proprio portafoglio di approvvigionamento dopo la Dichiarazione di Versailles del marzo 2022 e l’adozione della proposta del presente regolamento il 17 giugno 2025. Appare tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire ai fornitori di gas che non hanno ancora adeguato le proprie strategie di approvvigionamento di adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento – si legge in un nuovo considerando -. Il divieto di importare gas russo dovrebbe quindi applicarsi solo a partire dal 6 settimane dopo l’entrata in vigore del presente regolamento“.
L’indicazione temporale di 6 settimane è ancora tra parentesi quadre a segnalare che la data potrebbe ancora subire modifiche, a seguito dei negoziati tra gli Stati membri. Le disposizioni relative al processo di autorizzazione di cui all’articolo 7, (paragrafi 1, 2, 4 e 5) dovrebbero comunque applicarsi prima che diventi applicabile il divieto di importazione di gas dalla Federazione russa (dalle 2 alle tre settimane dopo l’entrata in vigore del regolamento, a seconda delle disposizioni). Confermate le disposizioni transitorie, con l’entrata in vigore del divieto prevista al 17 giugno 2026 per i contratti a breve termine già in essere e al 1 gennaio 2028 per i contratti a lungo termine già in essere e per Slovacchia e Ungheria.
Un’altra modifica chiarisce che la fase di transizione per i contratti di fornitura esistenti si applica indipendentemente dalle modifiche apportate a partire dal 17 giugno 2025, se le modifiche si limitano a: ridurre le quantità contrattuali, ridurre i prezzi, modificare le clausole di riservatezza, cambiamenti di indirizzo delle parti del contratto, trasferimenti di obblighi contrattuali tra imprese affiliate, o modifiche richieste da procedure giudiziarie o arbitrali.
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NAF