In Manovra il tetto ai compensi Pa: i numeri e chi resta fuori

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ROMA (Public Policy) – Arriva, nel testo della legge di Bilancio, la stretta sugli stipendi di manager e organi di vertice della Pa.

Nel dettaglio, i compensi per le nomine disposte a partire dal 1° gennaio 2025, non potranno superare il limite dell’importo annuo corrispondente al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, che oggi si aggira sui 240.000 euro.

Un’asticella – quella dei 120mila euro – inferiore rispetto al livello di indennità percepita da presidente del Consiglio e ministri, che ammonta a circa 160mila euro lordi. Sarà un decreto del presidente del Consiglio, su proposta del Mef, a indicare entro 180 giorni, quali saranno – nel concreto – gli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi tra le amministrazioni pubbliche, che saranno soggetti alla stretta, insieme agli enti, gli organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica. Fuori dalla sforbiciata, resteranno le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico per le quali la determinazione dei compensi avviene in base alla fascia di classificazione definita dal Mef tramite decreto ( per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, il dm viene adottato previa intesa in Conferenza unificata).

Dal nuovo anno, i paletti riguarderanno anche i titolari di cariche negli organi di vertice nella pubblica amministrazione, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo, che “mantengano un trattamento retributivo di servizio da parte dell’amministrazione di appartenenza” : anche se posti fuori ruolo, in distacco o aspettativa – non potranno percepire per l’incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25% dell’ammontare complessivo del loro trattamento economico.

Stesso discorso – ad esclusione di società quotate e delle loro controllate – per soggetti con incarichi di vertice nella Pa che detengano, al contempo, “cariche negli organi di rispettive società partecipate o enti strumentali”. In caso di cumulabilità, i compensi per tali cariche non potranno essere superiori al 25 per cento dell’importo relativo all’incarico svolto in via principale. In caso di superamento dei limiti, le somme “in corso di godimento” saranno automaticamente ridotte. (Public Policy) VAL