ROMA (Public Policy) – In commissione Ambiente al Senato è stato approvato mercoledì sera l’emendamento del Governo al dl Transizione 5.0 (approvato il giorno dopo in aula, in prima lettura parlamentare) contenente alcune modifiche alla disciplina del Golden power.
Nel dettaglio, l’emendamento del Governo interviene con alcune modifiche all’articolo 2 del decreto legge sul Golden power del 2012 prevedendo, da un lato, che per le operazioni nel settore finanziario, “ivi compreso quello creditizio e assicurativo”, i poteri speciali possano essere esercitati solamente dopo che si siano espresse le autorità europee competenti in materia, e, dall’altro, che tra i criteri che il Governo deve prendere in considerazione per esercitare i poteri speciali ci siano anche “la sicurezza economica e finanziaria nazionale”.
Andando al testo, la proposta di modifica specifica in primo luogo che il veto può essere espresso – con decreto della presidente del Consiglio dei ministri -, in caso di delibere, atti e operazioni che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia per gli interessi pubblici non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore “ivi incluse, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese”.
Nell’emendamento si legge inoltre che, “nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l’atto o l’operazione siano soggetti anche all’autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità”. In tal caso – si legge – il termine di 10 giorni per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri “non decorre fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati”.
Secondo lo stesso principio, la proposta emendativa prevede che “nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo”, qualora l’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Ue di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici “sia soggetto anche all’autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale”, i poteri speciali “non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità”. Anche in questo caso, il termine di 10 giorni per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri “non decorre fino alla definizione dei procedimenti sopra richiamati”.
Il testo stabilisce infine che, per le operazioni di acquisto da parte di un soggetto esterno all’Ue di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società, il Governo consideri tra i criteri sulla base dei quali esercitare i poteri speciali anche “la sussistenza di pericoli per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore”. (Public Policy) GIS
(foto cc Palazzo Chigi)





