Le trivelle andranno nel dl Aiuti quater: cosa prevede la norma

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ROMA (Public Policy) – Salta alla Camera la presentazione nel dl Aiuti ter dell’atteso emendamento del Governo sulle trivelle.

Secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza, la norma, che non è stata presentata sotto forma di emendamento in commissione speciale a Montecitorio come invece era emerso venerdì durante il Cdm, dovrebbe entrare nel dl Aiuti quater, atteso nel prossimo Consiglio dei ministri.

La norma sblocca le nuove concessioni per aumentare l’estrazione di gas nei mari italiani destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile. Nello specifico, viene innanzitutto previsto che le concessioni ammesse potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione previsti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTesai), quali vincoli fissati a livello locale (regioni, province, comuni, etc.) e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali. Rimangono pertanto in essere solo i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTesai, quali, in sostanza, i divieti per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.

Vengono però ammesse nell’Alto Adriatico “le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi”. In buona sostanza, si consente che, alle procedure di approvvigionamento di gas, possano partecipare altre due concessioni (con un valore complessivo di gas di oltre 10 miliardi di Smc da produrre secondo stime in circa 15 anni – incremento di gas previsto di circa 700 milioni Smc gas annui), oltre quelle già invitate dal Gse, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, a fronte di 9 concessioni in alto Adriatico escluse dalla procedura.

La norma inoltre prevede lo sblocco di nuove concessioni in deroga, in tutta Italia, tra le 9 e le 12 miglia, anche qui solo con riferimento a siti caratterizzati da elevato potenziale minerario (riserva certa superiore a 500 milioni mc) e a condizione che i titolari delle nuove concessioni aderiscano al meccanismo a sostegno dei clienti finali industriali a forte consumo di gas. Oltre che, come per le nuove concessioni nella piccola fascia individuata nell’Alto Adriatico, i concessionari escludano possibili danni per il territorio.

Ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria, ma insistono parzialmente o integralmente 5 permessi di ricerca di cui tuttavia 4 non hanno alcuna infrastruttura realizzata tale da non poter avere un’indicazione del potenziale minerario esistente né poter essere trasformati in concessione in tempi brevi. I 5 permessi interessati dall’intervento di modifica si trovano al largo della laguna veneta – con circa il 40% del permesso fuori le 9 miglia; al largo delle coste emiliane, con circa un terzo del permesso fuori le 9 miglia; al largo di Brindisi – con il 100% fuori le 9 miglia; al largo di Gela e a ridosso della concessione di “Argo e Cassiopea” – con una minima parte fuori le 9 miglia; nel canale di Sicilia che avrebbe circa l’80% di area fuori le 9 miglia con, in particolare, due pozzi Panda 1 e Panda W1 già realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia, che potrebbero essere quindi salvaguardati.

Per queste concessioni lo Stato avrebbe 3 mesi (e non 6) per il rilascio delle nuove autorizzazioni alle trivellazioni tra le 9 e le 12 miglia.

Sempre la norma prevede che il Gse o le società da esso controllate, stipuli con i nuovi concessionari di coltivazione di idrocarburi contratti di acquisto di diritti a lungo termine (massimo 10 anni con verifica al quinto) sul gas di produzione nazionale derivante dall’incremento dell’offerta. Il prezzo, fissato per dm, sarà stabilito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varierà nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh.

Una delle novità più rilevanti della norma è che dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas previste dallo sblocco delle nuove concessioni, i concessionari delle nuove trivellazioni dovranno mettere a disposizione del Gse un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi, a patto che non si tratti di valori superiori ai volumi di produzione effettiva attuale di ciascun concessionario. Questa larga fetta di diritti attesi, da cedere al Gse, saranno poi offerti dal Gse ai clienti finali industriali “energivori”, comprese le aggregazioni di imprese, allo stesso prezzo, ovvero scontato.

L’aggiudicazione dei diritti avverrà a seguito di procedure di assegnazione secondo criteri pro quota e con modalità definiti con decreto del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e il ministro delle Imprese e del made in Italy. Lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gse con i clienti finali, approvato da Mef e Mase, prevederà che la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni di gas nel corso dell’anno precedente, e che, qualora il cliente finale sia composto da una aggregazione di imprese, gli effetti dello stesso siano assicurati nell’essere trasferiti a tutti gli interessati.  (Public Policy) VIC