Legge Ue, dal nucleare alle banche: le novità parlamentari

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ROMA (Public Policy) – Dai rifiuti nucleari alle norme sulle tabaccherie, dalla mediazione bancaria agli incentivi ai biogas e alle biomasse. Sono solo alcune delle novità introdotte dal Parlamento alla Legge europea 2018, il ddl per rispondere alle procedure di infrazione Ue, approvato in via definitiva dal Senato martedì sera.

Ecco tutte le novità apportate al ddl da Montecitorio e Palazzo Madama:

TEMPO FINO A OTTOBRE PER REGOLARIZZARE EX LETTORI

Differito dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede per superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle stesse università, da parte degli ex lettori di lingua straniera. Il differimento è presumibilmente collegato al mancato intervento del decreto interministeriale che deve definire lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i cntratti integrativi di sede.

STOP BLOCCHI GEOGRAFICI ONLINE INGIUSTIFICATI

Via libera alle associazioni dei consumatori di agire in giudizio nell’ipotesi ritengano che ci siano blocchi geografici ingiustificati, cioè la pratica discriminatoria che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro. La stessa norma affida all’Antitrust il potere di vigilanza sulla pratica; il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (Ec-Net), invece, sarà l’organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra consumatore e professionista.

RESPONSABILITÀ RIFIUTI NUCLEARI

Stabilito che la responsabilità in via principale della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi ai soggetti produttori del materiale e ai soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione del materiale stesso.

In mancanza di soggetti responsabili in via principale o di altre parti responsabili, il responsabile in via sussidiaria sarà lo Stato. La norma individua poi i casi di esclusione della responsabilità sussidiaria dello Stato in quelli riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

E ancora, si stabilisce che se i materiali radioattivi sono spediti in uno Stato membro o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, allora è attribuita allo Stato italiano la responsabilità, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile delle materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

Qualora, invece, i materiali radioattivi in questione siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è attribuita allo Stato membro o al Paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.

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FRA