ROMA (Public Policy) – “In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni ma anche degli ‘ambiti territoriali sociali’ degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del Pnrr e assunti in qualità di soggetti attuatori, il presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano e su proposta della Cabina di regia o del ministro competente, potrà assegnare al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore 15 giorni e non più 30“.
Lo prevede un nuovo articolo contenuto nell’ultima bozza del dl Pnrr presa in visione da Public Policy.
Con “mancato rispetto” del Piano si intende la “mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita’ nell’esecuzione dei progetti”.
La normativa vigente, prevede, va ricordato, che in caso di perdurante inerzia, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individui l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomini uno o più commissari ad acta, ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione specificamente indicate.
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VAL