Lunedì il primo tavolo sui rider, ma se non si trova l’accordo…

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ROMA (Public Policy) – “Lunedì si terrà il primo tavolo di confronto tra le grandi società” che offrono servizi di delivery “e i rider al ministero del Lavoro. L’obiettivo è quello di trovare insieme una forma di contratto che tuteli questi ragazzi, con un compenso minimo e tutele. In un primo momento, l’intenzione era di intervenire con un decreto, ma visto che il primo incontro con le ‘big company’ è andato bene, è emersa una disponibilità”. Rimane il fatto, però, “che se non si verificherà un’apertura” per dare tutele ai rider, il Governo “interverrà con una sua norma”.

Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenendo in aula al Senato per un’informativa sugli incidenti sui posti di lavoro.

Appuntamento alle 14.30 al ministero.

LE NORME ‘CONGELATE’

In base a una prima bozza di articolato sulla materia, presa in visione da Public Policy, si stabilisce che “è considerato prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 2094 del Codice civile, chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e secondo le direttive, almeno di massima, dell’imprenditore, anche nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e se l’organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro”.

Inoltre, “l’organizzazione fa capo al datore di lavoro qualora la prestazione di lavoro avvenga tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto, anche se la prestazione stessa sia svolta in tutto o in parte con strumenti nella disponibilità del prestatore”. Fattispecie, quest’ultima, tipica dei fattorini che consegnano cibo ordinato tramite app. E la bozza di articolato interviene proprio per definire le applicazioni: “Si considerano piattaforme digitali i programmi delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone, per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio, lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio, determinando le caratteristiche della prestazione del servizio che sarà fornito o del bene che sarà venduto e fissandone il prezzo”.

La bozza di articolato specifica, infine, che le norme si applicano “alla consegna di pasti a domicilio”. Alla fattispecie si applicano anche “le norme legislative in tema di lavoro subordinato se le prestazioni sono espletate nell’ambito di apposita organizzazione apprestata dal committente ancorché i mezzi di locomozione siano del prestatore e questi abbiafacoltà di determinare l’ordine di precedenza delle consegne“. (Public Policy) SOR-FRA