ROMA (Public Policy) – Modificare la disciplina vigente sull’immigrazione “per superare l’attuale modello di gestione in Italia“, prevedendo l’introduzione di nuove tipologie di permesso di soggiorno (temporaneo per la ricerca di lavoro e per comprovata integrazione), la reintroduzione del sistema dello sponsor e l’abolizione delle quote di ingresso per gli stranieri. Compresa, anche, l’abrogazione del reato di clandestinità.
È quanto prevede, in sintesi, una proposta di legge di iniziativa popolare, depositata alla Camera a inizio legislatura, che ha iniziato la scorsa settimana il proprio iter in commissione Affari costituzionali. Il relatore della pdl è Riccardo Magi (+Europa).
Nel corso del dibattito successivo all’incardinamento della proposta di legge la Lega ha ricordato la recente entrata in vigore del decreto Sicurezza (quello a firma Matteo Salvini) , rimarcando l’esigenza di valutare se la pdl “incida sulle medesime tematiche” e se non “sia opportuno valutare opportune forme di coordinamento normativo, al fine di scongiurare l’introduzione di disposizioni legislative contraddittorie”.
Magi, tuttavia, ha replicato ribadendo che “mentre il cosiddetto decreto Sicurezza incide sul terreno della protezione dei richiedenti asilo e dell’accoglienza, la pdl mira all’introduzione di forme regolari di ingresso, favorendo peraltro forme di emersione per quegli stranieri già presenti nel territorio italiano”.
Vediamo nel dettaglio, dunque, il contenuto della proposta:
ABROGAZIONE REATO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
L’articolo 8 della proposta, intervendo sul testo unico dell’immigrazione (il dlgs 286 del 1999) abroga espressamente ogni riferimento al reato di ingresso e soggiorno illegali, previsto dall’articolo 10-bis.
PERMESSO SOGGIORNO TEMPORANEO PER RICERCA LAVORO
La pdl prevede la nascita di due nuove tipologie di permesso di soggiorno: quello temporaneo per ricerca di lavoro e quello per comprovata integrazione.
Il primo, come ricordato da Magi, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Il permesso di soggiorno è rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione, entro 60 giorni dalla richiesta e avuto l’ok del questore, agli stranieri selezionati dai soggetti autorizzati all’attività di intermediazione (questa è l’altra novità) tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri.
Difatti la pdl, che poi disciplina in modo analitico le procedure da compiere, individua i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione (centri per l’impiego, servizi per il lavoro accreditati, fondi paritetici interprofessionali nazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, camere di commercio, onlus e associazioni ed enti che svolgono attività in favore degli immigrati e che siano iscritte nell’apposito registro previsto all’articolo 42 del testo unico sull’immigrazione). L’attività di intermediazione serve a consentire lo svolgimento di colloqui per il collocamento presso datori di lavoro residenti in Italia.
Il permesso di soggiorno, specifica la pdl, “non può essere superiore a dodici mesi”.
PERMESSO SOGGIORNO PER COMPROVATA INTEGRAZIONE
Con l’altra nuova tipologia di permesso di soggiorno, quello per comprovata integrazione, si prevede la possibilità di rilascio ad uno straniero già presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo che dimostri di “essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese”.
La pdl fissa anche i parametri per valutare il livello di integrazione: l’immediata disponibilità al lavoro; il grado di conoscenza della lingua italiana; la frequentazione di corsi di formazione professionale; i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio. Esclusa la concessione del permesso in presenza di procedimenti penali per reati particolarmente gravi.
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IAC