Raccolta differenziata, collegato Stabilità: la deadline diventa il 2020

0

raccolta differenziata, collegato stabilità: la deadline diventa il 2020

(Public Policy) – Roma, 6 nov – Differiti i termini per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall’articolo 205 del dlgs 152 del 2006 (“Norme in materia ambientale”) che stabiliva “almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012”: ora la nuova deadline è il 31 dicembre 2020. Lo prevede l’articolo 18 di una bozza del ddl collegato alla Stabilità, in materia ambientale, dal titolo “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

La previsione, si legge, “è coerente con le disposizioni comunitarie che non individuano obiettivi di raccolta differenziata ma fissano, invece, specifici obiettivi di recupero. In tal senso, la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2020, garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero stabiliti dal legislatore comunitario”.

IL PERCHÈ DELLO SLITTAMENTO

“Lo slittamento dei termini – si legge nel collegato – si rende necessario per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge”. Non solo: anche i recenti dati sulla differenziata non sono entusiasmanti. “Si evince – si legge infatti – che gli obiettivi previsti dalla normativa vigente non sono stati perseguiti a livello omogeneo sul territorio nazionale. Attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9%. Le difficoltà nel perseguimento di tali obiettivi sono, in parte, imputabili ad alcune modifiche normative che nel corso degli ultimi anni hanno cambiato il regime delle competenze nella gestione dei rifiuti”.

A COSA MIRANO LE MODIFICHE

Quattro obiettivi: “Individuare nel Comune il soggetto responsabile del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; posticipare le date previste per realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata; abrogare i commi 1bis ed 1ter in quanto prevedono meccanismi per poter derogare al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nei termini fissati dall’articolo 205 vigente; modulare l’entità del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cosiddetta ‘ecotassa’) per poter premiare i Comuni che realizzano tali obiettivi, anche con anticipo rispetto a tempi di legge, e per penalizzare i Comuni che non realizzano gli obiettivi di raccolta nei termini di legge”.

L’articolo introduce quindi, per penalizzare i Comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata nei tempi stabiliti, un’addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica, il cui gettito sarà integralmente utilizzato dalle Regioni per sostenere finanziariamente “gli incentivi tesi ad incentivare il mercato del riciclo e dei prodotti riciclati”. L’addizionale va dal 10 al 50%, a seconda degli obiettivi mancati. Il tributo, così come l’addizionale, è sempre stata una componente di costo della tassa sui rifiuti, la Tares; “ora lo sarà della Tari, quindi sarà inclusa nel calcolo della nuova tassa e pagata dagli utenti”. (Public Policy)

GAV