Un edificio “è una costruzione stabile, dotata di copertura”

0

ROMA (Public Policy) – Che cos’è un edificio? È una ‘costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo’.

È una delle 42 definizioni contenute in una bozza di ‘Regolamento edilizio unico‘, in attuazione dell’articolo 17 bis del decreto Sblocca Italia, di cui Public Policy ha preso visione.

L’articolo in questione prevede che governo, Regioni ed autonomie locali concludano accordi in Conferenza unificata per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.

E allora vediamole, queste 42 (con ‘edificio’ di cui sopra) definizioni uniformi:

Superficie territoriale: ‘Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti’.

Superficie fondiaria: ‘Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti’.

Indice di edificabilità territoriale: ‘Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente’.

Indice di edificabilità fondiaria: ‘Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente’.

continua – in abbonamento

GAV