ROMA (Public Policy) – Le imprese energivore che non versano, del tutto o anche in parte, il contributo straordinario sugli extraprofitti, previsto per legge per calmierare il prezzo crescente dell’energia, non avranno la possibilità di accedere al ravvedimento operoso, e dunque alle sanzioni ridotte, dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell’acconto e dopo il 31 dicembre 2022, per il versamento del saldo.
Lo prevede un nuovo articolo inserito nel dl Aiuti bis, da oggi in vigore.
Il testo definitivo, che è cresciuto a 44 articoli, prevede che per i mancati o tardivi versamenti del contributo sugli extraprofitti la sanzione sia doppia rispetto a quella ordinaria.
Lo stesso articolo prevede che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l’utilizzo delle banche dati, realizzino piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
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VIC