ROMA (Public Policy) – Un Codice identificativo nazionale “ad ogni immobile ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche” e paletti alla durata minima del contratto di locazione pari a due notti, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la parte conduttrice sia costituita da un nucleo familiare numeroso composto da almeno un genitore e tre figli.
Sono i due punti principali del ddl su cui è al lavoro al Governo in materia di Affitti brevi. Ma vediamo i dettagli, in base a una bozza presa in visione da Public Policy.
LOCAZIONE TURISTICA: ARRIVA LA DEFINIZIONE
Il ddl introduce nell’ordinamento una definizione di ‘locazione per finalità turistiche’: “si intende il contratto di locazione con scopo turistico, quale vacanza, lavoro o altro motivo, avente ad oggetto il godimento di un immobile ad uso abitativo ubicato in un luogo diverso da quello di residenza della parte conduttrice, nonché le eventuali prestazioni accessorie costituite dai servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulato direttamente da colui che detiene legittimamente l’immobile o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (come Airbnb), ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
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FRA