(Public Policy) – Roma, 4 set – L’Autorità garante del
mercato e della concorrenza ha ‘obbligato’ il colosso Coca
Cola Italia a cambiare pubblicità sulla storica bibita
statunitense. È quanto si legge sull’ultimo bollettino
dell’Agcm nel quale sono elencate le sentenze e le
raccomandazioni sulle quali l’autorità si è espressa.
La vicenda riguarda una pubblicità apparsa su un
settimanale nazionale dal claim principale “Scopri tutto
quello che c’è da sapere su Coca Cola (terremo segreta solo
la ricetta)”. Il messaggio contenuto nella pubblicità
risulta ingannevole in quanto orientato a trasmettere un
principio di salubrità della bibita e a nasconderne le
conseguenze negative su chi soffre di diabete.
Secondo l’Antitrust la pubblicità della Coca Cola generava
confusione in ordine al reale valore nutrizionale del
prodotto. Inoltre, con riguardo all’acqua, sono state
eliminate l’insistenza e l’enfasi sul vantaggio biologico
dell’idratazione per il corpo umano, conseguente al consumo
di Coca Cola, caratteristiche sulle quali era incentrato il
profilo comunicazionale, e conseguentemente assume, nel
contesto della comunicazione pubblicitaria, maggior rilievo
il warning sulla necessità di prestare attenzione al numero
di calorie assunte con i cibi e le bevande caloriche.
In altri termini, il consumatore è reso ora consapevole del
fatto che la bevanda, ancorché composta in misura prevalente
da acqua, è un alimento calorico. Infine, con riguardo alla
caffeina, risultano eliminate le proposizioni che ne
mettevano in evidenza la comprovata sicurezza allertando
invece il consumatore sul fatto che tale ingrediente è
contenuto, seppure in misura maggiore, anche in un caffè
espresso, cioè in un alimento la cui
assunzione notoriamente può comportare effetti collaterali
nocivi legati alla presenza di detta sostanza.
La pubblicità è stata ritirata e riformulata secondo le
indicazioni dell’Antitrust. In caso di inottemperanza si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 5
milioni di euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di
impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.(Public
Policy)
SAF