ROMA (Public Policy) – Inasprimento delle pene previste per i reati di maltrattamenti verso familiari e di stalking e nuovo reato per chi sfregia il viso di un’altra persona. Sono alcune delle novità introdotte dalla commissione Giustizia della Camera al ddl del Governo in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cosiddetto Codice rosso, che approda oggi in aula, in prima lettura.
Nel dettaglio il nuovo reato, il 583-quinquies (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), prevede che “chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni”. Prevista l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno in caso di condanna o patteggiamento. Il reato è stato quindi inserito tra le aggravanti in caso di lesioni personali, omicidio e omicidio preterintenzionale. Le persone condannate per questo reato, inoltre, potranno accedere ai benefici carcerari solo dopo un accertamento della pericolosità sociale. L’emendamento, oltre che dalla relatrice Stefania Ascari (M5s), è stato presentato anche da Leu.
Un altro emendamento della relatrice, modifica l’articolo 572 del codice penale (maltrattamenti contro familiari e conviventi) innalzando la pena minima da 2 a 3 anni e la massima da 6 a 7 anni. Aggiunto un comma per prevedere un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi. Il reato viene inoltre inserito tra quelli per cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali previste dal codice antimafia, come la sorveglianza speciale o l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Stretta anche sul reato di stalking, la cui pena minima viene alzata da 6 mesi a un anno e la pena massima da 5 anni a 6 anni e 6 mesi. Un altro emendamento della relatrice, identico alle proposte presentate da Leu, Pd, Forza Italia, modifica l’articolo 577 del codice penale, introducendo tra le circostanze aggravanti dell’omicidio, per cui scatta il carcere da 24 a 30 anni, il caso in cui la vittima fosse legata al colpevole “da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata”. Ritoccata anche l’aggravante per cui scatta la pena dell’ergastolo, in modo da farla scattare anche se l’omicidio viene commesso ai danni di una persona legata al colpevole da relazione affettiva, anche se non stabilmente convivente.
Via libera anche all’aumento delle pene per il reato di violenza sessuale, soprattutto se commesso nei confronti di bambini. Con una proposta della relatrice, identica ad emenedamenti di Leu, Pd e Forza Italia, gli anni di carcere per chi commette violenze sessuali arrivano a 12 anni. Allo stesso tempo vengono previste delle aggravanti che potrebbero portare il reo ad essere condannato fino a 24 anni di reclusione. La prima aggravante – con l’aumento della metà della pena – è prevista se il reato è di violenza è commesso contro un minore di 14 anni o 16 anni, con l’uso di armi o di alcolici, nei confronti delle donne incinta o commesso vicino alle scuole. La pena viene aumentata, inoltre, se al minorenne viene offerto denaro; raddoppiata nel caso le vittime abbiano meno di 10 anni. Il rialzo viene proposto anche per la violenza di gruppo: si passerebbe da 6-12 anni a 8-14 anni di carcere.
Inoltre, due emendamenti – della relatrice e del Pd – modificano il codice di procedura penale, prevedendo la trasmissione obbligatoria al giudice civile che deve decidere su procedimenti di separazione personale dei coniugi o in cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a reati particolari, come maltrattamenti a familiari o violenza sessuale. Inoltre viene innalzata da 16 a 18 anni l’età del minore che non è obbligato a testimoniare nel caso in cui sia stata già resa testimonianza, per gli stessi fatti, in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio.
In caso di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva o di evasione, inoltre, viene prevista l’immediata comunicazione alla persona offesa anche per una serie di reati come maltrattamenti verso familiari e violenza sessuale. Altri tre emendamenti hanno previsto la possibilità di permettere al colpevole di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno anche per i reati di maltrattamenti familiari, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, stalking, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (per questi ultimi due reati oggi questa possibilità è prevista solo se il fatto è stato commesso ai danni di minorenni). Prevista anche la possibilità di “seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero”.