Cosa c’è nel decreto Cultura approvato al Senato

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ROMA (Public Policy) – Dalle norme a tutela dei lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche alla rimodulazione degli obblighi di programmazione e investimento in opere europee e italiane per i media audiovisivi, passando per il commissario per gli europei di calcio 2020 a Roma fino allo stanziamento di maggiori risorse a favore del Mibac. Sono alcune delle norme contenute nel decreto Cultura, approvato dal Senato e che ora dovrà essere esaminato dalla Camera.

Durante questo passaggio parlamentare sono state aggiunte diverse norme, come quella per prevenire le registrazioni pirata di film e spettacoli o come la stabilizzazione del credito d’imposta per la pubblicità in editoria.

Nel dettaglio, le norme contenute nel provvedimento:

LAVORO NELLE FONDAZIONI LIRICHE: OK CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, MA CON LIMITI
Prevista una disciplina speciale per la stipula, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, potranno essere stipulati uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, oltre i limiti di durata massima di 24 mesi previsti in generale dalla normativa vigente. La novità vale anche per i teatri di tradizione e per i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus) che, nei loro contratti di lavoro, utilizzino il contratto collettivo nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Le assunzioni potranno essere effettuate a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, o dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti. I contratti non potranno superare i 36 mesi a decorrere dal 1° luglio 2019.

La violazione di queste norme non comporta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato ma il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno, con conseguente obbligo in capo alle fondazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave. Stop, inoltre, al tetto del 15% dell’organico per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle fondazioni lirico-sinfoniche a copertura dei posti vacanti in organico.

In presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica le fondazioni possono assumere a tempo indeterminato, con “diritto di precedenza”, i candidati che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultino “vincitori” nell’ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla stessa fondazione. Sono fatte salve le procedure selettive in corso, relative a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Inoltre sale al 70% dell’organico la quota di assunzioni a tempo indeterminato tramite concorso che le fondazioni possono effettuare fino al 31 dicembre 2021 a favore del personale artistico e tecnico precario che abbia prestato servizio nella fondazione negli ultimi otto anni per almeno 18 mesi anche non continuativi.

AUDIOVISIVO, SLITTANO A 2020 E CAMBIANO OBBLIGHI PROGRAMMAZIONE-INVESTIMENTO
Modificati gli obblighi di programmazione e di investimento per la promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari. Inoltre è stata prorogata l’applicazione della nuova disciplina dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020.

Ad esempio, si abbassano gli obblighi di investimento in opere europee indipendenti riservati a fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, come Sky Italia, con aumenti mirati – al massimo fino al 20% – per le imprese che non investano stabilmente nel nostro Paese. Attualmente l’obbligo di investimento in opere audiovisive europee recenti, prodotte da produttori indipendenti, è fissato al 20% dei propri introiti netti annui in Italia. Il dl abbassa questa soglia al 15% per poi abbassarla al 12,5% una volta che l’Agcom abbia emanato il decreto attuativo. Lo stesso regolamento dell’Autorità potrà innalzare la soglia di investimento fino al 20% “in relazione a modalità d’investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale”.

L’aumento dell’obbligo di investimento scatterà in caso di mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l’impiego di un numero di dipendenti inferiore a 20 unità (aumento dell’aliquota base fino al 3%); o in caso di mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all’apporto finanziario del produttore all’opera in relazione alla quale è effettuato l’investimento, o l’adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti (aumento dell’aliquota fino al 4,5%).

Rimodulato al ribasso, inoltre, l’aumento degli obblighi di investimento in opere europee riservato ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Eliminati i programmati aumenti degli obblighi di programmazione, per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, riservati alle opere europee.

Sale, infine, dal 10% al 15% la soglia di oscillazione massima consentita, relativa al mancato raggiungimento degli obblighi di programmazione e di investimento per le televisioni e le tv on demand, che comunque dovrà essere recuperata nell’anno successivo. In caso di mancato recupero della percentuale mancante al raggiungimento della soglia prevista per legge, la bozza di decreto prevede che le risorse derivanti dalle sanzioni irrogate finiranno nel Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

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NAF