Cosmetici, ecco le sanzioni per chi viola le norme Ue

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ROMA (Public Policy) – di Luca Iacovacci – È stato avviato la scorsa settimana, in commissione Sanità al Senato, l’esame dello schema di decreto legislativo che reca una disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento europeo 1223 del 2009 sulla produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici. Ora, nel corso della settimana, dovrebbe arrivare il parere anche dalle commissioni competenti della Camera.

Lo schema di dlgs è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e nel rispetto dei principi generali della legge 234 del 2012, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche unionali. Il regolamento europeo 1223 del 2009 ha armonizzato le norme su sicurezza, controlli e responsabilità della produzione e messa in vendita dei prodotti cosmetici nell’Unione ma, con la concomitante abrogazione della direttiva 768 del 1976, si è reso necessario un intervento legislativo per sanzionare le condotte di violazione della nuova disciplina europea.

TUTTE LE SANZIONI CONTENUTE NELLO SCHEMA DI DLGS
Innanzitutto, il dlgs del governo predispone che sia il ministero della Salute l’autorità competente (insieme alle Asl territoriali per l’applicazione delle sanzioni)all’attuazione del regolamento. Stabilisce, quindi, le sanzioni penali, reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a mille euro (con la possibile riduzione da un terzo a un sesto in caso di colpa), per la violazione degli obblighi in materia di presentazione, etichettatura, istruzioni per l’uso e per l’eliminazione e altre indicazioni o informazioni da parte del soggetto responsabile.

Il dlgs, poi, reca le sanzioni amministrative pecuniarie, da 10mila a 25mila euro, per l’inadempimento degli obblighi di informazione e cooperazione a carico dei soggetti responsabili dell’immissione sul mercato di prodotti cosmetici non sicuri. Per quanto riguarda le violazioni di obblighi per i distributori esse vengono sanzionate con una multa che va da 3mila a 30mila euro. Tali obblighi – stabilisce il regolamento europeo – sono inerenti a: verifiche del prodotto, iniziative in caso di possibile rischio, condizioni di stoccaggio e trasporto e alla collaborazione con le autorità competenti.

Inoltre, sia il responsabile quanto il distributore dei cosmetici che non rispondano alle richieste di identificazione nella catena di fornitura sono soggetti a una sanzione che va da 10mila a 25mila euro. Per le violazioni delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione, così come nel caso in cui il responsabile e il distributore non rispettino gli obblighi in materia di notifica centralizzata di commercializzazione, la multa può andare dai mille ai 6mila euro mentre è compresa tra 10mila e 100mila quella per chi fosse responsabile della violazioni di obblighi in materia di valutazione della sicurezza, preliminare all’immissione sul mercato del prodotto, e di documentazione informativa sul prodotto.

Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa che va dai 1.032 ai 7.746 euro – o reclusione da 1 mese a 1 anno e multa che va da 258 a 2.582 euro – per chi viola il divieto nell’impiego di alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche. Ancora, se si violano gli obblighi definiti dal regolamento europeo sui nanomateriali, la multa va dai mille ai 6mila euro mentre sono previste sanzioni penali per la violazione dei divieti inerenti alla sperimentazione animale con l’arresto da 1 mese a 1 anno e con l’ammenda da 500 a 5mila euro. In caso di fattispecie colposa, però, vi è una riduzione della pena sia dell’arresto, fino a 6 mesi, che dell’ammenda, fino a 2.500 euro.

L’articolo 13 dello schema si occupa, poi, delle sanzioni pecuniarie per l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici con etichettatura non conforme alle norme Ue o per l’impiego nell’etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti cosmetici di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti caratteristiche o funzioni che in realtà non possiedono. La multa, in questo caso, va da 500 a fino a 5mila euro

Punito (con multa da mille a 6mila euro) anche “il soggetto responsabile che non garantisca, con mezzi idonei, l’accesso da parte del pubblico alle informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, al nome e al numero di codice del composto e all’identità del fornitore, nonché alle informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili dall’uso del prodotto cosmetico. Infine lo schema stabilisce anche le sanzioni amministrative pecuniarie, da 10mila a 25mila euro, per responsabile e distributore nei casi in cui non vengano intraprese misure correttive o ogni altra misura opportuna se si riscontra una non conformità del prodotto.

Lo schema di dlgs stabilisce poi che le norme sanzionatorie non si applichino “al commerciante che detenga, ponga in vendita o comunque distribuisca per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione”.

LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO COSMETICO
Secondo le norme europee, cui espressamente fa riferimento il dlgs, per prodotto cosmetico si intende “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”. (Public Policy)