Dlgs Rinnovabili, alla fine il parere arriva. Con 22 condizioni

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ROMA (Public Policy) – Ventidue condizioni che il Governo dovrà prendere a riferimento per ritoccare lo schema di decreto legislativo recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Dopo un’attesa di circa un mese, a causa dell’intesa sul documento da parte della Conferenza Stato-Regioni giunta in ritardo rispetto alla tabella di marcia, nella seduta di martedì le commissioni Ambiente e Attività produttive hanno dato via libera al parere della maggioranza sul decreto legislativo.

Tra le condizioni del parere di maggioranza, messo a punto dai relatori Andrea Barabotti (Lega) e Francesco Battistoni (FI) spicca innanzitutto la richiesta di introdurre “una disciplina transitoria che stabilisca l’applicazione della disciplina previgente per i progetti già autorizzati, ma non realizzati”, e per “i procedimenti relativi ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”. Resterà comunque possibile per il proponente applicare la disciplina prevista dal decreto, ove più favorevole.

Le due commissioni chiedono anche di assicurare il recepimento delle previsioni della direttiva Red III e della raccomandazione Ue 2024/1343, che disciplinano l’individuazione delle “cosiddette zone di accelerazione” e chiarire che “in sede di aseguamento del decreto legislativo”, Regioni ed enti locali possano ulteriormente semplifcare i regimi amministrativi. Tra le richieste  quella di riconsiderare la necessità di acquisire il titolo edilizio ai sensi del Dpr n. 380/2001 per la realizzazione degli interventi cui si riferisce lo schema di decreto, “con particolare riguardo agli interventi di edilizia libera”. Su questo versante si chiede anche di chiarire che la disciplina contenuta nel decreto è alternativa e sostitutiva delle norme contenute nel testo unico dell’edilizia in una ottica semplificatoria.

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VAL