Equo compenso, i contenuti della proposta all’esame del Senato

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di Valentina Pigliautile

ROMA (Public Policy) – La proposta di legge in materia di equo compenso per le prestazioni professionali è pronta per andare in aula al Senato. Nel corso della seduta dello scorso 29 giugno, infatti, i senatori della 2a commissione di Palazzo Madama hanno dato il via libera, senza apportare modifiche, al testo già approvato in prima lettura alla Camera, a prima firma della deputata e presidente di FdI Giorgia Meloni.

Secondo il senatore della Lega Emanuele Pellegrini, relatore della pdl, si tratta di una risposta “concreta e attesa” da tanti operatori del diritto, che si potranno vedere garantita una “maggiore equità”, “più tutele”, ma soprattutto “maggiori garanzie e possibilità di contrattazione nei confronti dei grandi gruppi, che indirizzavano il mercato dettando regole con compensi non sempre adeguati”.

Vediamo, nel dettaglio, le principali novità della proposta di legge che si compone di 13 articoli:

EQUO COMPENSO: LA DEFINIZIONE

L’articolo 1 della proposta in esame definisce l’equo compenso delle prestazioni professionali come “la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”. Questa dovrà essere “conforme ai compensi rispettivamente previsti”, per avvocati, professionisti iscritti a ordini o collegi e per gli altri esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, per gli avvocati i parametri di riferimento sono quelli indicati nel decreto emanato dal ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense (Cnf), ogni due anni; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, i compensi vengono fissati da regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante la professione. Mentre, per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali.

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@_ValentinaJA23