di Marta Borghese
ROMA (Public Policy) – Quasi trent’anni di attesa e l’idea – accarezzata e poi subito sfumata – di arrivare a un’approvazione in aula all’unanimità. Così la pdl Lobby, proposta di legge che introduce una “Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi”, è stata licenziata dall’aula della Camera con 122 voti favorevoli e 104 astenuti. Nessun contrario, perché, hanno sottolineato i gruppi in dichiarazione di voto, in materia di rappresentanza di interessi un intervento “era necessario”.
È del 1998, infatti, secondo quanto riporta il dossier del Centro studi della Camera, la prima proposta in materia, che era all’epoca legata alle misure anticorruzione. Da allora, ha dichiarato il presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano (FI), proponente e relatore del testo, “ben cento tentativi di iniziativa parlamentare sono andati a vuoto”.
Di qui, ha spiegato, il tentativo di dar vita a “un testo neutro”, adottato “con un metodo che potremo replicare in altre circostanze”. Alla fine, però, l’intesa – soprattutto sull’organo di vigilanza e sull’esclusione dei sindacati – non si è trovata. La pdl è infatti stata approvata con il sostegno dei gruppi di maggioranza FdI, FI, Lega e Nm, mentre i gruppi Pd, M5s, Avs, Az, Iv e +Eu hanno espresso il loro voto di astensione.
Il testo licenziato dall’aula si compone di 12 articoli e, secondo quanto spiegato dallo stesso proponente, si basa sul documento condiviso approvato dalla I di Montecitorio all’unanimità all’esito all’esito di un’indagine conoscitiva che, dal 2023, ha permesso di approfondire soprattutto quattro aspetti: il possibile ambito di applicazione, le modalità di regolazione del fenomeno, l’organismo di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.
A fine novembre, nel corso di un’unica seduta, la commissione ha esaminato il complesso delle circa 140 proposte emendative presentate al testo, di cui molte bipartisan, approvandone 21.
OGGETTO, FINALITÀ, DEFINIZIONI
L’articolo 1 e 2 del testo disciplinano l’oggetto e la finalità della pdl, introducendo anche le definizioni di “attività di rappresentanza”, “rappresentanti di interessi”, “portatori di interessi” e “decisori politici”.
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@BorgheseMarta





