ROMA (Public Policy) – Un commissario straordinario e una cabina di coordinamento per la ricostruzione. Ma anche una disciplina ad hoc per la ricostruzione pubblica e privata, misure per la tutela ambientale – incluso il trasporto di materiali residui – e disposizioni per garantire una maggior tutela dei lavoratori.
Sono alcuni dei contenuti della bozza del ddl Ricostruzione, presa in visione da Public Policy, approvato dall’ultimo Consiglio dei ministri.
Vediamo le principali novità del testo, che si compone di 24 articoli:
STATO DI RICOSTRUZIONE
La bozza del ddl Ricostruzioni interviene innanzitutto sul termine della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale (che in base all’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”).
Secondo la bozza, “entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale” il Consiglio dei ministri potrà deliberare lo “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l’intesa dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate. Tale deliberazione fisserà la durata e l’estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione decorrerà dalla scadenza dello stato di emergenza nazionale e non potrà eccedere la durata di cinque anni, con proroga fino a un massimo di dieci anni. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale potrà, in ogni caso, essere revocato prima della sua scadenza.
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VAL