Il nuovo decreto Sicurezza non è né utile, né liberticida

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di Carmelo Palma*

ROMA (Public Policy) – In base alle bozze uscite ieri dalla riunione del Consiglio dei ministri il nuovo decreto Sicurezza dell’Esecutivo smentisce sia l’enfasi del centrodestra, sia gli allarmi del centrosinistra. Non è una svolta decisiva nel contrasto all’illegalità diffusa, né un provvedimento repressivo del dissenso sociale e politico.

È piuttosto, come accade comunemente in Italia, l’ennesimo esempio di un uso improprio, in funzione “rappresentativa”, della legislazione penale ed extra-penale in materia di sicurezza, la cui efficacia è misurata unicamente dal favore che riesce a suscitare nell’opinione pubblica, compresa e rassicurata nelle sue inquietudini e non dal raggiungimento di specifici obiettivi di politica criminale.

La crescente centralità che, non da oggi, i temi della sicurezza occupano nel dibattito pubblico non ha fondamento nell’andamento dei tassi di delittuosità in Italia, che rimane, guardando al dato dei reati in rapporto alla popolazione, uno dei Paesi più sicuri del mondo, in particolare rispetto ai crimini violenti, a partire dagli omicidi.

D’altra parte i ripetuti interventi normativi nel corso di questa legislatura non hanno avuto effetti significativi sull’andamento della criminalità, che negli ultimi anni è tornata a crescere a livelli pre-Covid, in particolare rispetto ai delitti come le rapine nella pubblica via, i borseggi e gli scippi (Rapporto Univ-Censis), su cui si accentra la retorica securitaria.

Però è evidente che la sicurezza rileva politicamente soprattutto nella sua componente soggettiva (la percezione dei cittadini), più che in quella oggettiva (i tassi di delittuosità) e dunque anche un relativo aumento dei crimini anziché mettere in dubbio l’efficacia delle politiche adottate spinge in direzione della loro radicalizzazione.

In questo scenario, la presidente del Consiglio ha forse ragione a sostenere che questa ulteriore stretta, più apparente che reale, piace ai cittadini, ma ne ha molte meno a rivendicarne un’effettivautilità.

Per le ragioni opposte, l’opposizione non ha obiettivamente ragione a descrivere le misure approvate dal Governo come liberticide, ma ne avrebbe – se decidesse di appuntare su questo le critiche – per descrivere anche questo intervento come un esercizio di demagogia legislativa.

Se si guarda ai punti più contestati, dopo il vaglio del Quirinale, non c’è praticamente nulla che faccia sospettare un’indebita compressione delle libertà costituzionali.

La misura più problematica, quella del fermo preventivo dei sospetti black bloc, è stata sottoposta a una sorta di sindacato giurisdizionale – la possibilità per il pm di disporre il rilancio del fermato – e circoscritta a tal punto nei presupposti e nell’applicazione, da allontanarsi significativamente dall’ipotesi che era stata inizialmente prospettata.

A onore del vero, potrebbe rimanere problematica in rapporto all’articolo 13 della Costituzione, che stabilisce che qualunque limitazione della libertà personale possa essere disposta solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Le misure di estensione e stabilizzazione del Daspo urbano e i provvedimenti restrittivi sulla partecipazione a manifestazioni da parte di persone accusate o condannate per atti di violenza non sono tali da far parlare di una criminalizzazione generalizzata del dissenso politico – anche prima le manifestazioni potevano essere impedite per pericoli di ordine pubblico – ed è stata cancellata la previsione di una cauzione per l’organizzazione di iniziative che comportino assembramenti.

Il cosiddetto scudo penale per le forze dell’ordine, come già era previsto, si è ridotto a una norma puramente simbolica, che non istituisce alcuna immunità di funzione per gli agenti coinvolti in “incidenti di servizio”. È vero che si stabilisce che, nel caso in cui a un cittadino (non solo agente di polizia) sia addebitato il compimento di un reato scriminato da una causa di giustificazione (legittima difesa, adempimento del dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità…) e la scriminante appaia “evidente”, questi non sia iscritto dal pm nel registro degli indagati ma in un registro separato, pur godendo di tutti i diritti di difesa propri degli indagati.

Nondimeno il vaglio della supposta “evidenza” della causa di giustificazione spetta comunque al pm, che può scegliere di seguire la via ordinaria e l’iscrizione dell’indagato nel registro ordinario; inoltre non si è forzata in alcun modo la qualificazione della legittima difesa o del dovere di servizio per un agente al fine di accrescerne la protezione rispetto a condotte arbitrarie.

Infine, le norme in materia di furti e rapine e quelle sul porto di armi da taglio appartengono più al novero delle misure inutili, che di quelle dannose, visto che confidano nella deterrenza preventiva di aumenti di pena, procedibilità d’ufficio o divieti generalizzati che non hanno alcuna incidenza sui comportamenti criminali che si vorrebbero disincentivare.

Proibire a un minorenne di comprare qualunque coltello, di qualunque tipo, per qualunque uso davvero ridurrà le tentazioni omicidarie di chi potrà trovare la stessa arma impropria nella cucina di mamma o nel laboratorio di papà?

Insomma, ci aspettano settimane di grande contrapposizione parlamentare su un decreto che, a ben guardare, non ha nulla di bene, né di male, a parte l’effetto di consolidare l’abitudine alle leggi manifesto sui temi della sicurezza. (Public Policy)

@CarmeloPalma

*l’autore è responsabile dell’Ufficio legislativo di Azione al Senato