Intercettazioni, ecco il dlgs con la riforma

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ROMA (Public Policy) – Il procuratore generale sarà responsabile della segretezza di un archivio riservato delle intercettazioni, che verrà appositamente istituito e protetto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, su mandato del pubblico ministero, potranno intercettare come prima, ma non potranno più trascrivere il materiale probatorio, neppure in maniera “sommaria”, se non le parti utili all’inchiesta. Tutte le altre conversazioni inutilizzabili non verranno trascritte: sarà riportata solo la data, l’ora e il dispositivo della registrazione, nient’altro. Arriva poi un nuovo reato sulla diffusione di riprese e registrazioni “fraudolente”, regole per l’utilizzo dei Trojan, ossia i virus in grado di ‘spiare’ tramite dispositivi elettronici gli indagati.

Questo, in sintesi, il contenuto del nuovo decreto legislativo, che il Governo ha varato il 2 novembre in Consiglio dei ministri, in tema di intercettazioni. Come previsto dalla riforma Orlando del codice penale, sarà riscritta gran parte della materia, prevedendo una stretta sulle registrazioni audio degli indagati e la loro divulgazione. Un tema che per anni ha fatto dibattere la politica e l’opinione pubblica a seguito della pubblicazione di interi stralci di conversazioni di tutto quello che gli inquirenti intercettavano.

Nove articoli, dunque, con cui vengono modificati sia il Codice penale che quello di procedura. Il testo, una volta che avrà ricevuto il via libera dei ministri, sarà inviato al Parlamento per i consueti pareri.

Vediamo nel dettaglio le novità in arrivo:

INTERCETTAZIONI, VIA QUELLE INUTILI

La pubblicazione delle intercettazioni sarà possibile solo per quelle strettamente legate alle indagini. Mentre dovranno rimanere inutilizzate quelle che non attengono alla vicenda giudiziaria o che coinvolgono persone estranee alle indagini e all’inchiesta. Rispetto alla prima versione del testo, più stringente rispetto a quella che oggi sarà discussa in Cdm, si prevede che potranno essere “riprodotti” soltanto i “brani essenziali”. In precedenza, invece, si parlava solo di un riassunto delle conversazioni.

“E’ vietata – si legge nella bozza – la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge”.

Vengono poi semplificate le condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione.

 I LIMITI PER GLI AVVOCATI

Chi prende le difese degli indagati hanno “diritto d’esame” e “non di copia dei verbali e conversazioni intercettate“. In ogni caso hanno “diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, delle relative registrazioni”. Quindi, rispetto a quanto accade oggi, in cui gli avvocati possono accedere all’interno documento delle intercettazioni, con la riforma potranno solamente avere un dispositivo (un cd) con i dati riferiti al proprio assistito. In ogni caso potranno consultare gli atti ma sotto “sorveglianza” dell’ufficio del pubblico ministero.

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SOR