L’Italia e le commissioni sui migranti: cosa non va per l’Unhcr

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ROMA (Public Policy) – Il dlgs 142 del 2015,che risponde alla direttiva Ue (2013/33) sull’accoglienza, “è stata un’occasione mancata per riformare il sistema d’asilo italiano, dando piena attuazione all’accordo sull’accoglienza tra Stato ed enti locali del luglio 2014 e superando il sistema delle commissioni territoriali”.

È l’opinione dell’Unhcr, per bocca di Laurens Jolles, delegato dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per il Sud Europa, nel corso di un’audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione dei migranti.

Il dlgs “avrebbe dovuto superare il sistema dei grandi centri d’accoglienza, rappresentati dai Cara, mantenendo per i centri collettivi un ruolo residuale come centri di transito. In tali centri i richiedenti asilo avrebbero dovuto essere registrati e avrebbero dovuto inoltrare la loro domanda d’asilo in attesa di trovare una collocazione in un progetto Sprar.

Il decreto tuttavia, pur abolendo i Cara, rischia di replicare la disfunzionalità dei grandi centri, perché non è stato previsto un termine massimo di permanenza ed è stabilito che il richiedente possa iniziare la procedura di riconoscimento della protezione internazionale durante il periodo di permanenza nel centro”.

Jolles prosegue: “Quello che chiedeva e continua a chiedere Unhcr è il rafforzamento dei centri di primo soccorso e accoglienza“. Per il rappresentante Onu “c’è l’esigenza di disciplinare casi e modalità con cui le persone accolte vengono trattenute all’interno di questi centri”. È stata “l’assenza di un chiaro riferimento normativo a portare, recentemente, a una condanna da parte della Corte europea di Strasburgo”.

Infine, per Jolles, “sono state introdotte misure più restrittive nel trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, per i quali è stata prevista l’estensione fino a 12 mesi del trattenimento nei Cie per coloro che presentano ricorso contro un diniego di protezione internazionale, anche qualora un giudice riconosca l’effetto sospensivo del ricorso”. (Public Policy) GAV