ROMA (Public Policy) – Proposta di modifica del disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano. La contiene un decreto del ministero delle Politiche agricole pubblicato nell’ultima Gazzetta ufficiale. Il primo decreto ministeriale era stato pubblicato nell’estate dell’anno scorso, precisamente il 22 agosto 2016. Il ministero lo ha ripubblicato in quanto dopo il passaggio in Commissione Ue il provvedimento è stato molto ritoccato e dunque dovrà essere riaperta la cosiddetta procedura di “opposizione”.
Oltre alla procedura di produzione del formaggio e della sua marchiatura, il decreto ministeriale contiene norme sulla sua classificazione merceologica e il regolamento per l’alimentazione delle vacche.
COME SI PRODUCE
La Dop Parmigiano Reggiano è un formaggio – si legge nel decreto ministeriale – “a pasta dura, cotta e a lenta maturazione”, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da “foraggi della zona d’origine”. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l’uso di additivi. Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai regolamenti di produzione del Parmigiano Reggiano.
Per l’intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla Dop, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore. Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione. Può però essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18ºC.
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SOR