Giustizia, le due proposte di riforma sulla prescrizione

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ROMA (Public Policy) – La commissione ministeriale sulla riforma del processo penale, nominata dalla ministra Marta Cartabia, ha proposto due possibili soluzioni sulla prescrizione. Lo hanno riferito fonti di Governo al termine del vertice tra la ministra e i capigruppo di maggioranza.

A quanto si apprende, la prima proposta prevede di sospendere il corso della prescrizione, per due anni, dopo la condanna in primo grado, e per un anno, dopo la condanna in appello. Si tratta dei termini di ragionevole durata del processo previsti, per quelle fasi, dalla legge Pinto. Se la pubblicazione della sentenza d’appello, o di Cassazione, non interviene entro il termine di sospensione, cessano gli effetti di questa e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Rispetto alla disciplina vigente, la proposta della commissione esclude la sospensione della prescrizione per l’assolto e limita temporalmente, in modo ragionevole, la sospensione del termine dopo la condanna. In questo la proposta si distingue dal lodo Conte.

La seconda proposta è del tutto alternativa e presuppone una scelta riformatrice più radicale, allineando il nostro sistema al modello di altri ordinamenti, come ad esempio quello statunitense.

La proposta prevede di separare prescrizione del reato e processo. La prima corre dalla commissione del fatto fino all’esercizio dell’azione penale, con la quale lo Stato manifesta l’interesse a perseguire il reato. Il termine è correlato alla gravità del fatto e al tempo necessario al rimarginarsi della ferita sociale inferta; non ha nulla a che vedere con la necessità di consentire la celebrazione di un processo. Se e quando il processo inizia, anche un solo giorno prima del maturare del termine d prescrizione del reato, prosegue senza che la prescrizione del reato possa più maturare.

Secondo la commissione, l’esigenza di salvaguardare il diritto alla ragionevole durata di quel processo è garantita da termini di durata massima, calibrati sulle diverse fasi di giudizio (come nel caso degli speedy trial limits americani). Se il processo non si definisce entro il termine di fase si determina una improcedibilità dell’azione penale (impropriamente detta prescrizione processuale).

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SOR