Prostituzione, cosa prevede il ddl che modifica la legge Merlin

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ROMA (Public Policy) – “La prostituzione può essere una scelta, non riteniamo giusto che lo Stato intervenga sull’uso che del proprio corpo intendono fare donne libere e responsabili”. È uno dei passaggi della relazione introduttiva al ddl di iniziativa parlamentare la cui prima firmataria è la senatrice Pd Maria Spilabotte.

“La prostituzione in sè – si legge ancora nella relazione – non deve essere ritenuta un reato, e chi decide liberamente di prostituirsi in casa deve poterlo fare”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ
Rilascio dell’autorizzazione, rispetto del regime fiscale vigente, possibilità di esercizio in casa e individuazione di aree pubbliche ad hoc. Sono queste alcune delle principali novità del ddl ‘Regolamentazione del fenomeno della prostituzione’, assegnato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato.

AUTORIZZAZIONE E TASSE
È la Camera di commercio a rilasciare un documento che autorizza allo svolgimento dell’attività. La comunicazione deve essere corredata da un certificato di idoneità psicologica ottenuto da una Asl che “attesti la effettiva volontà personale ad esercitare la professione” e quindi stabilisca l’assenza di costrizione.

Il costo semestrale dell’autorizzazione è di 6.000 euro per l’attività full time e 3.000 per quella par time. Cifre stabilite considerando che si tratta di una somma di 20 euro al giorno, mentre il prezzo medio della prestazione è di almeno 30 euro.

AREE PUBBLICHE AD HOC
Gli enti locali, in collaborazione con le associazioni di tutela delle prostitute, “possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l’esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo”.

ESERCIZIO IN CASA
Non sarà più punibile il proprietario dell’immobile concesso in affitto, comodato, uso o usufrutto a persone che esercitano la prostituzione in forma individuale, “purchè l’eventuale corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all’attività” svolta all’interno o “rapportato ai proventi”. Non si vuole comunque riprodurre il modello delle ‘case chiuse’. L’esercizio della prostituzione, infatti,”deve essere autogestito e limitato a un numero esiguo di persone”.

EDUCAZIONE SESSUALE E USO DEL PROFILATTICO
Le prostitute dovranno usare obbligatoriamente il profilattico. Un “fatto di difficile rilevazione da parte degli organi di controllo”, si legge nella stessa relazione, “ma si tratta dell’unico strumento in grado di prevenire e non veicolare la trasmissione di malattie sessuali”. Nelle more del provvedimento sono inserite anche alcune norme in materia di educazione sessuale. Le scuole medie dovranno dedicare almeno 20 ore all’anno alla prevenzione con lo scopo di attivare comportamenti sessuali sicuri e promuovere l’uso del preservativo.

UN NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
Con l’abrogazione di alcuni reati previsti dalla legge Merlin, vengono introdotte nuove fattispecie delittuose. Da un lato si adegua il carico sanzionatorio secondo il principio di proporzionalità della pena, prevedendo sanzioni differenziate in base al diverso grado di offesa dei reati (oggi tutti puniti in modo indistinto); dall’altro si limita in modo parziale l’area penalmente rilevante (per esempio, eliminando il favoreggiamento senza fini di lucro).

SUPERAMENTO DELLA LEGGE MERLIN
“La legge Merlin rappresentò un atto di notevole rilievo nella nostra legislazione, oltre che nel costume del Paese, ma è ormai tempo di porre rimedio alla confusione e alle gravi contraddizioni che la legge presenta”, si legge nella relazione introduttiva. Il fenomeno, analizzano i presentatori del disegno di legge, è molto cambiato negli anni.

Si è assistito “da un lato, a un crescente aumento di prostitute straniere, spesso illegali, costrette ad accettare condizioni di lavoro dannose per la loro e per la salute altrui; dall’altro, a una crescente presenza della criminalità organizzata nella gestione del business. Variabili che hanno reso la prostituzione più visibile, ma anche più aggressiva in termini di marketing, oltre che più pericolosa per le persone che la esercitano”. (Public Policy)

FRA