RIFORMA FORENSE, LA SCHEDA

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(Public Policy) – Roma, 21 dic – La riforma forense che sta
per essere varata dal Senato introduce diverse novità,
alcune delle quali saranno operative attraverso regolamenti
attuativi che dovranno essere adottati entro due anni
dall’approvazione della legge e che potranno anche essere
modificati, entro quattro anni dalla loro entrata in vigore.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Bisogna essere iscritti all’albo circondariale, tra i
requisiti necessari la laurea in giurisprudenza e aver
superato l’esame di stato o l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione. Possono anche essere
iscritti , oltre agli stranieri, anche “coloro che hanno
svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato
militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di
avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette
funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare
della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi”, i
professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di
insegnamento di materie giuridiche. Non possono essere
iscritti i condannati per associazione mafiosa,
associazione a delinquere per immigrazione clandestina,
prostituzione o traffico stupefacenti. Ma anche i condannati
per falsa testimonianza, frode processuale, false
dichiarazioni o attestazioni, intralcio alla giustizia o
induzione a non rendere dichiarazioni, per patrocinio o
consulenza infedele o arresto in flagranza. Nella legge
anche le nuove norme per l’iscrizione all’albo dei
praticanti.

ESAMI DI STATO
Si potranno tenere anche più volte l’anno, è stata
soppressa infatti la norma che li legava ad una cadenza
annuale. Sono previste norme più rigorose; è attribuito al
ministro della Giustizia, sentito il CNF, il compito di
regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento
dell’esame di Stato ma anche di valutazione delle prove.

Tra le principali novità, le tre prove scritte rimangono
identiche quelle attuali, mentre le prove orali diventano
più articolate: oltre ad illustrare la prova scritta il
candidato deve dimostrare la conoscenza di altre due
materie, nel settore del diritto civile e in quello penale.

Per la prova orale, “ogni componente della commissione
(formata da cinque membri: tre designati dal CNF, un
magistrato in pensione, un professore o ricercatore
universitario in materie giuridiche) dispone di dieci punti
di merito per ciascuna delle materie di esame. Sono
giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a trenta punti per ciascuna materia”.

Durante la prova scritta,
non si potranno consultare i codici commentati: le prove si
svolgono col solo ausilio dei testi di legge, “senza
commenti e citazioni giurisprudenziali” ; i candidati non
potranno portare con sé o ricevere dall’esterno testi o
scritti,anche informatici, e ogni sorta di strumenti di
telecomunicazione. E’ prevista la reclusione sino a 3 anni
per chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della
sede d’esame testi relativi al tema proposto. Si può
conseguire anche una specializzazione subordinata “all’esito
positivo di percorsi formativi almeno biennali o per
comprovata esperienza nel settore di specializzazione”.

E’ prevista anche una disciplina transitoria:”Fino al
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della
legge l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato resta disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del
periodo di tirocinio”.

E’ previsto anche un obbligo di informazione continua e
dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione, pena la cancellazione
dall’albo che deve però passare attraverso una procedura che
prevede il contradditorio con l’interessato che potrebbe
dimostrare l’esistenza di giustificati motivi che impedivano
l’esercizio effettivo e continuativo della professione. Sono
esentati dall’obbligo di informazione continua gli avvocati
sospesi dall’esercizio professionale , gli avvocati con
venticinque anni di iscrizione all’albo o che hanno compiuto
il sessantesimo anno di età e “i componenti di organi con
funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;
i docenti e i ricercatori confermati delle universita’ in
materie giuridiche”. Spetterà ad un regolamento di
attuazione disciplinare modalità di accertamento
dell’esercizio della professione e le modalità per la
reiscrizione all’Albo. La verifica sull’esercizio della
professione dovrà essere svolta ogni 3 anni dal Consiglio
dell’ordine che provvederà conseguentemente ad aggiornare
gli albi, gli elenchi ed i registri, dandone poi
comunicazione al Consiglio nazionale forense (CNF).

ATTIVITÀ AVVOCATI
L’attività di consulenza legale e l’assistenza
stragiudiziale sono riservate in esclusiva agli avvocati. Un
decreto legislativo da emanare entro un anno dall’entrata in
vigore della legge disciplinerà le società tra avvocati, che
non potranno avere carattere multidisciplinare. Il decreto
legislativo sarà emanato sulla base della delega conferita
al Governo per disciplinare l’esercizio della professione
forense in forma societaria; tra i suoi principi e criteri
direttivi, la previsione che l’esercizio della professione
forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a
società di persone, a società di capitali o società
cooperative i cui soci siano avvocati iscritti
all’albo.

Tra gli altri criteri
direttivi della delega, l’impossibilità di far parte di più
di una società, l’inammissibilità di estranei negli organi
di gestione, la responsabilità disciplinare, la
qualificazione dei redditi prodotti dalla società come
redditi di lavoro autonomo, l’esclusione della
qualificabilità dell’attività della società come attività di
impresa, e dunque l’esclusione dall’assoggettamento e dalla
procedura fallimentare.

COMPENSI
Per i compensi agli avvocati viene sancito il principio di
libera determinazione tra le parti, una contrattazione
libera quindi non vincolata a tariffe professionali, salvo
il ricorso a parametri ministeriali in particolari casi come
il disaccordo. Le norme prevedono che “oltre al compenso per
la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal
cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede
di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi
eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una
somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura
massima è determinata da un decreto legislativo, unitamente
ai criteri di determinazione e documentazione delle spese
vive”. E’ previsto anche che l’incarico professionale può
essere svolto a proprio favore nonché a titolo gratuito.

Il compenso spettante “è pattuito di regola per iscritto
all’atto del conferimento dell’incarico professionale”.
Per quanto riguarda la pattuizione del compenso, può essere
concordata sotto varie forme, dalla pattuizione a tempo a
quella forfettaria, a quella percentuale sul valore
dell’affare. Sono “vietati i patti con i quali l’avvocato
percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del
bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
Le nuove norme prevedono anche delle prescrizioni, per
l’avvocato, sulla trasparenza e la completezza
dell’informazione che è tenuto a fornire al cliente sugli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell’incarico.

OBBLIGO PREVENTIVO SCRITTO
L’avvocato, inoltre, “a richiesta è altresì tenuto a
comunicare in forma scritta a colui che conferisce
l’incarico professionale la prevedibile misura del costo
della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfetarie, e compenso professionale”.

In mancanza di accordo tra
avvocato e cliente, fallito un primo tentativo di
conciliazione, il Consiglio dell’ordine può rilasciare, su
richiesta dell’iscritto ai fini di un eventuale ricorso in
giudizio, un parere sulla congruità dell’onorario da questi
richiesto.

DIFESA D’UFFICIO
Il governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi
dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo
per una revisione della disciplina.

TIROCINIO PROFESSIONALE
Il tirocinio deve essere accompagnato da un approfondimento
teorico realizzato attraverso la frequenza obbligatoria e
con profitto di appositi corsi di formazione. E’ previsto il
rimborso delle spese sostenute per conto dello studio e la
possibilità di una indennità successivamente ai primi sei
mesi di tirocinio. La durata del tirocinio è ridotta da 24 a
18 mesi e i primi sei mesi possono essere svolti in
concomitanza dei corsi di studio per il conseguimento della
laurea in giurisprudenza, ma si deve svolgere comunque, per
almeno sei mesi, presso un avvocato iscritto all’ardine o
presso l’avvocatura dello Stato. Il tirocinio potrà essere
anche svolto, su autorizzazione del Consiglio circondariale,
presso due avvocati contemporaneamente, qualora l’attività
svolta presso uno solo non sia sufficiente a garantire
l’offerta formativa.

Se il tirocinio viene svolto contestualmente ad attività di
lavoro subordinato, pubblico o privato, deve essere svolto
con modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e
puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di
conflitto di interesse. Negli studi legali privati, al
praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese
sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il
tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso
l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono
essere riconosciuti con apposito contratto al praticante
avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Sarà di competenza di un organo distrettuale, i cui
componenti sono eletti dai Consigli circondariali
dell’ordine degli avvocati, le nuove norme disciplinano
anche sanzioni e prescrizioni.

CASSA FORENSE
Indipendentemente dal reddito, tutti i professionisti
iscritti agli Albi dovranno obbligatoriamente iscriversi
alla Cassa forense. Le nuove iscrizioni all’Albo
comporteranno la contestuale iscrizione alla Cassa forense.
La Cassa forense avrà un anno di tempo per stabilire, con un
proprio regolamento, tutti gli aspetti attuativi della
norma, con particolare riferimento ai minimi contributivi e
al regime previdenziale applicabile.

OBBLIGO ASSICURAZIONE
E’ previsto l’obbligo di stipulare una “polizza
assicurativa a copertura della responsabilita’ civile
derivante dall’esercizio della professione, compresa quella
per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e
valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende
noti al cliente gli estremi della propria polizza
assicurativa”. Ma c’è anche l’obbligo, per l’avvocato,
l’associazione o la societaà tra professionisti “di
stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli
enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura
degli infortuni derivanti a se´ e ai propri collaboratori,
dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta
nell’esercizio della professione anche fuori dei locali
dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di
collaboratore esterno occasionale”. Gli estremi delle
polizze assicurative e ogni loro successiva variazione
devono essere comunicati al consiglio dell’ordine.

SPORTELLO DEL CITTADINO
Nei consigli dell’ordine circondariali sarà istituito uno
sportello per il cittadino che fornirà, gratuitamente,
informazioni e orientamento per la fruizione delle
prestazioni professionali degli avvocati e l’accesso alla
giustizia.

QUOTE ROSA NEL CONSIGLIO FORENSE
Quote rosa nel Consiglio nazionale forense, dove è previsto
un obbligo di rappresentanza di genere. Il CNF deve emanare
anche un codice deontologico. (Public Policy)

EPA