di Luca Iacovacci
ROMA (Public Policy) – Possibilità per ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, dopo 5 anni “dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado” di ottenere una promozione “per merito di lungo servizio”.
Stessa cosa per i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto, ovvero a conclusione definitiva dell’attività militare senza possibilità di richiamo, che abbiano partecipato come ufficiali, sottufficiali o militari ad operazioni di guerra nella seconda guerra mondiale, se gli sono stati riconosciuti “i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti“.
È quanto prevede, in sintesi, il nuovo articolo 1084-bis del codice dell’ordinamento militare, dlgs 66 del 2010, in materia di promozione per merito di lungo servizio, introdotto dal ddl proposto da Patrizia Bisinella (Fare!) e Giuseppe Compagnone (Ala) approvato in sede deliberante al Senato dalla commissione Difesa.
Il provvedimento, quindi, dovrà ora essere esaminato da Montecitorio. Le promozioni, dice la legge, non hanno alcun effetto economico-retributivo e quelli a cui è concessa la promozione “non possono essere richiamati in servizio”.
Il nuovo articolo 1084-ter, introdotto anch’esso dal ddl, contiene i requisiti richiesti per ottenere una promozione per merito di lungo servizio.
Tra i più importanti ci sono: il giudizio con la qualifica di ‘eccellente’ negli ultimi 15 anni di servizio; il non aver mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di ‘inferiore alla media’ o ‘insufficiente’ né giudizi di inidoneità all’avanzamento e il non essere mai stati condannati con sentenza passata in giudicato o esser stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, se non c’è stata poi una sentenza definitiva di assoluzione.
La promozione, inoltre, può essere revocata se, a seguito delle verifiche disposte, “l’interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti”. E, per ottenerla, si deve inoltrare apposita istanza al ministro della Difesa, se si appartiene alle Forze armate, e al Mef, se si appartiene alla Guardia di finanza, “corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiari il possesso dei requisiti”.
Il ministro che riceve la domanda, in 6 mesi, provvede “con proprio decreto alla concessione della promozione“. (Public Policy)