ROMA (Public Policy) – “Nel dl Art bonus c’è una proroga (fino a ottobre; Ndr) che ci consentirà di andare a stabilire i criteri con cui individuare i siti di rilevanza per cui sarà necessaria un’abilitazione specifica: io spero che l’Italia possa avere un elenco largo. Intanto spero che il Parlamento, d’accordo con l’Ue, cerchi di chiarire meglio le differenze” tra accompagnatori turistici e guide vere e proprie. Lo dice il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini (nella foto), rispondendo in aula alla Camera a un’interrogazione di Marcello Taglialatela (FdI).
DI COSA STIAMO PARLANDO Taglialatela parla della legge 6 agosto 2013, n. 97, legge europea per il 2013, che “all’articolo 3 reca ‘Disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea. Caso Eu Pilot 4277/12/Mark’; l’ultimo comma di tale articolo, in particolare, ha previsto l’emanazione di un decreto del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo per l’individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale abilitazione“.
Tale normativa, spiega il deputato di Fratelli d’Italia, “è stata inserita nella legge europea nell’ambito delle norme di recepimento della ‘direttiva servizi’ e al fine di inibire una procedura d’infrazione a carico dell’Italia, con la quale la Commissione europea contesta la compatibilità con la normativa dell’Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche”.
In questo senso, come è stato rilevato durante l’esame della stessa legge alla Camera, “la previsione dell’emanazione di un decreto ministeriale nasceva dall’esigenza di ‘preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, in modo da non confondere la guida turistica con l’accompagnatore turistico’. (Public Policy)
GAV